Art. 3.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed ha validita' quinquennale.
  2.  Entro  il periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero
delle  attivita'  produttive, si riserva la verifica della permanenza
dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle
attivita'  produttive  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 marzo 2004
                                          Il direttore generale: Goti