Art. 2. Criteri di ripartizione 1. Salvo quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto, definite sulla base dei seguenti criteri e tenendo conto delle esigenze di riequilibrio generale tra le regioni: a) criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa; b) distribuzione per regioni delle imprese industriali; c) distribuzione per regioni del valore aggiunto e degli investimenti delle imprese industriali; d) distribuzione degli occupati nelle piccole e medie imprese industriali.