Art. 2.
                       Criteri di ripartizione

  1.  Salvo  quanto  previsto  agli  articoli 3,  4  e  5, le risorse
finanziarie  da  trasferire  alle  regioni in materia di agevolazioni
alle  imprese  sono  ripartite  tra  le  singole  regioni  secondo le
percentuali  di  cui  alla  tabella  allegata  al  presente  decreto,
definite  sulla  base  dei  seguenti  criteri  e  tenendo conto delle
esigenze di riequilibrio generale tra le regioni:
    a) criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa;
    b) distribuzione per regioni delle imprese industriali;
    c) distribuzione   per   regioni  del  valore  aggiunto  e  degli
investimenti delle imprese industriali;
    d) distribuzione  degli  occupati  nelle  piccole e medie imprese
industriali.