Art. 3. Fondi di rotazione 1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese relative ai fondi di rotazione, ad eccezione del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985, sono ripartite tra le singole regioni secondo le stesse percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. I rientri per cessazione o recupero della quota impegnata sono assegnati alla regione di localizzazione dell'impresa assegnataria.