Art. 3.
                         Fondi di rotazione

  1.  Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di
agevolazioni   alle  imprese  relative  ai  fondi  di  rotazione,  ad
eccezione  del  fondo  di  rotazione  per la promozione e lo sviluppo
della  cooperazione  di cui alla legge n. 49/1985, sono ripartite tra
le  singole regioni secondo le stesse percentuali di cui alla tabella
allegata al presente decreto.
  2.  I  rientri per cessazione o recupero della quota impegnata sono
assegnati alla regione di localizzazione dell'impresa assegnataria.