Art. 4.
Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
                    di cui alla legge n. 49/1985

  1.  Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di
agevolazioni  alle  imprese  relative  al  fondo  di rotazione per la
promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione di cui alla legge n.
49/1985  sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali
di  cui  alla  tabella  B  allegata  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa.