Art. 4. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985 1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese relative al fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985 sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa.