IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, con particolare riferimento
all'art. 1, commi 1, 2, 3 e ai successivi articoli 4, 5, 6, 17 e 18;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
  Visto    il   decreto   ministeriale   25 gennaio   2001,   recante
«Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 3 aprile
2001, n. 78, con particolare riferimento all'art. 5;
  Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli
per  l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue e di
emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 3 aprile
2001, n. 78, con particolare riferimento agli articoli 10 e 14;
  Visto   il   decreto   ministeriale   7 settembre   2000,   recante
«Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e
dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° settembre  2000,  recante  «Atto  di  indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  relative alla medicina
trasfusionale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2000, n. 274;
  Rilevato  che  nel  settore  specifico  del  trapianto  di  cellule
staminali  sono attive in campo internazionale specifiche societa' ed
organizzazioni  denominate: EBMT (European Group for Blood and Marrow
Transplantation),  che  si  occupa delle procedure trapiantologiche e
degli   standard  per  i  centri  di  trapianto,  collegata  al  ISCT
(International  Society  for  Cell Therapy), all'IBMTR (International
Bone  Marrow  Transplant  Registry)  e  al JACIE (Joint Accreditation
Committee   of  ISHAGE  and  EBMT  per  l'accreditamento  dei  centri
trapianto  e  le  indicazioni al trapianto stesso); BMDW (Bone Marrow
Donor Worldwide), che raccoglie tutti i donatori non consanguinei del
mondo  in  un  unico  file  telematico collegato con tutti i registri
nazionali  e  con WMDA (World Marrow Donor Association) che si occupa
di  standard  e  procedure,  diritti e doveri dei donatori nel mondo;
NETCORD (Network internazionale per la raccolta e la conservazione di
sangue  cordonale),  che determina le procedure e i criteri necessari
all'accreditamento   delle   banche  cordonali;  ISBT  (International
Society  of Blood Transfusion) che si occupa di standard procedure di
medicina trasfusionale;
  Preso   atto  che  le  societa'  ed  organizzazioni  internazionali
succitate  sono  collegate  o  associate  con  corrispondenti  gruppi
clinico-scientifici  ed  organizzazioni  nazionali  denominati: GITMO
(Gruppo  italiano  trapianto  midollo  osseo),  associato  con  EBMT;
IBMDR/ADMO  (Italian  Bone  Marrow  Donor  Registry  ed  Associazione
donatori  midollo  osseo) associati rispettivamente con BMDWW e WMDA;
GRACE  (Gruppo raccolta ed amplificazione delle cellule emopoietiche)
associato  con  NETCORD; SIE (Societa' italiana di ematologia); SIMTI
(Societa'  italiana  di  medicina trasfusionale ed immunoematologia),
associata con ISBT; SIDE (Societa' italiana di emaferesi);
  Viste  le  linee  guida  prodotte  dalle  sopraricordate  societa',
organizzazioni  e  gruppi  clinico-scientifici  in  tema  di  cellule
staminali emopoietiche;
  Visto  l'accordo  10 luglio  2003  tra il Ministro della salute, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante:  «Linee-guida  in  tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227;
  Viste  in  particolare  le  linee-guida  riportate nell'allegato al
suddetto  accordo,  di  cui  costituisce  parte  integrante, le quali
descrivono  gli standard qualitativi ed operativi, in accordo con gli
standard  internazionali,  relativi  alle  strutture  che  effettuano
procedure  di  prelievo,  conservazione, processazione e trapianto di
cellule  staminali  emopoietiche  provenienti da donatore autologo od
allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;
  Considerato   che   l'impiego   di  cellule  staminali  da  cordone
ombelicale in campo terapeutico e', in determinati settori, ancora in
fase di studio e sperimentazione clinica;
  Ravvisata  la  necessita'  e  urgenza di esercitare la piu' stretta
attivita'  di  controllo e vigilanza riguardo all'utilizzazione delle
cellule  staminali  da  cordone  ombelicale,  in considerazione delle
procedure  di  accreditamento  dei centri trapianto e delle banche di
cordone  ombelicale  da effettuarsi da parte delle regioni e province
autonome  in base alle indicazioni delle suddette linee-guida, tenuto
anche  conto  della  possibilita'  che  dette  cellule possano essere
esportate od importate;
  Vista  la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002 «Misure urgenti in
materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  6 febbraio 2002, n. 31, la cui validita' e'
stata  prorogata per un anno con successiva ordinanza del 30 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2003, n. 27;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  vietata  l'istituzione  di  banche  per la conservazione di
sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche
accreditate  ad  esclusione  delle strutture individuate dall'art. 18
della   legge   4 maggio   1990,  n.  107,  nonche'  delle  strutture
individuate ai sensi del precitato accordo del 10 luglio 2003, di cui
in premessa.
  2.   La   conservazione,  presso  le  strutture  pubbliche,  quelle
individuate  dall'art.  18 della citata legge n. 107/1990 e quelle di
cui  all'accordo  del 10 luglio 2003, di cellule staminali da cordone
ombelicale  per  uso autologo, ove si renda necessario, e' soggetta a
preventiva autorizzazione da parte delle regioni e non comporta oneri
a carico del donatore.