Art. 2. 1. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale sono individuate dalle regioni sulla base di quanto previsto dai relativi piani sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base di programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti dalle societa', organizzazioni e gruppi clinico scientifici di cui alla premessa nonche' dall'accordo Stato-regioni del 10 luglio 2003, e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.