Art. 2.
  1.  Le  banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale
sono  individuate  dalle  regioni  sulla  base di quanto previsto dai
relativi  piani  sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla
base  di  programmi definiti e del documentato operare in accordo con
requisiti e standard previsti dalle societa', organizzazioni e gruppi
clinico   scientifici  di  cui  alla  premessa  nonche'  dall'accordo
Stato-regioni   del   10 luglio   2003,   e debbono   procedere  alla
tipizzazione delle cellule raccolte.