Art. 13.
                  Richiami in servizio di personale
                      dell'Arma dei carabinieri
  1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
al  presente  decreto,  al  fine  di  garantire  la  funzionalita'  e
l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti e delle unita', per l'anno
2004,  fatto  salvo  il  programma  di arruolamento di carabinieri in
ferma  quadriennale  di  cui  all'articolo 21 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  e  all'articolo  34,  ((  comma 8,  ))  della  legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  ed  entro  il  limite  di spesa di euro
23.150.063  per  il  medesimo  anno,  con  decreto del Ministro della
difesa,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri,
compresi  i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale
sono  risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai
carabinieri  ausiliari  in  ferma  biennale  richiamati  ai sensi del
presente  comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello
previsto  per  i  volontari  in  ferma  breve e, se richiamati per un
periodo  svolto  anche  in  parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei
mesi,  durante  il  quale  non  hanno  demeritato,  si  applicano  le
disposizioni  di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
  2.  All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro
13.975.837,  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa   recata,   per  l'anno  2004,  dall'articolo  21  della  legge
28 dicembre   2001,   n.   448   e,   per  euro  9.174.226,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa recata, per
l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
          Riferimenti normativi:
              -   La   legge   28 dicembre   2001,  n.  448,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2002)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001;
          si riporta il testo dell'art. 21:
              «Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1.
          In  relazione alla necessita' di procedere alla progressiva
          sostituzione  dei  carabinieri ausiliari in deroga a quanto
          stabilito  dall'art.  79  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni,  e'  attivato  un primo
          programma   di   arruolamento   di   contingenti  annui  di
          carabinieri  in  ferma quadriennale entro i limiti di spesa
          di  20 milioni  di  euro  per l'anno 2002, di 40 milioni di
          euro  per  l'anno  2003  e  60  milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare
          nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
          del contingente di ausiliari.
              2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
          i  criteri  e  le  modalita' per gli arruolamenti di cui al
          comma 1,  ai  quali  possono  partecipare,  se  di eta' non
          superiore a trenta anni:
                a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
          che  abbiano  concluso  la  ferma  breve, ovvero prefissata
          senza demerito;
                b)  i  volontari  di  truppa  delle  Forze  armate in
          servizio  che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
          svolto  almeno  due  anni  di  servizio  senza  demerito in
          qualita'  di  volontario  in  ferma  breve  ovvero in ferma
          prefissata.
              3.  Agli  arruolamenti  di cui al comma 1 si applica la
          riserva  del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
          dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
          I  posti  destinati  ai  volontari  delle  Forze armate per
          effetto   della  predetta  riserva,  e  non  coperti,  sono
          riportati  in  aggiunta  ai  posti  ad  essi  riservati nel
          successivo concorso.».
              -   La   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2003)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 305 del 31 dicembre 2002. Si riporta il testo
          dell'art. 34, comma 8:
              «8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi
          previsto,   a   decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
          di  un  contingente  aggiuntivo  di  carabinieri  in  ferma
          quadriennale  comunque  non  superiore  a  560  unita'.  In
          relazione  alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della
          legge  1°  agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
          previsto,   a   decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di 3 milioni di euro per l'arruolamento
          di  un  contingente  aggiuntivo  di  volontari  in servizio
          permanente  comunque  non  superiore  a  110  unita'  e  ad
          incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente
          il  contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
          il   servizio   militare   obbligatorio   nel  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  e'  ridotto  nell'anno 2003 a 2.811
          unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si
          riporta il testo dell'art. 4, comma 2:
              «2.  Al  termine  della  ferma  di  leva  i carabinieri
          ausiliari   possono  permanere  in  sevizio  a  domanda  in
          qualita'  di  carabinieri  effettivi  previa  verifica  dei
          requisiti  previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
          quello  di  cui  alla  lettera b),  commutando i periodi di
          ferma  in  ferma  quadriennale,  nel  limite  delle vacanze
          organiche  e  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3,
          comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art.
          10,  comma 5,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332.
              Ai   fini  dell'immissione  in  ferma  quadriennale  si
          provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
          del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
          scorta  della  documentazione caratteristica e matricolare,
          alla  formazione  della  graduatoria ammettendo ad apposito
          corso   integrativo   di  formazione  i  militari  in  essa
          utilmente  collocati.  Il  mancato  superamento  del  corso
          integrativo  comporta  l'automatica rescissione della ferma
          volontaria ed il collocamento in congedo.».