Art. 3.
  1.  La  commercializzazione  delle scorte dei prodotti fitosanitari
presenti    nel    magazzino    del    titolare   dell'autorizzazione
all'immissione  in commercio, produttore o importatore, e' consentita
fino al 30 giugno 2004.
  2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' presenti sul mercato
dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir e' consentita fino al
31 dicembre 2004.
  Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese
interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° aprile 2004.
    Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: Marabelli