Art. 2. 1. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera E), al punto 1 e' aggiunto il seguente comma: «Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.». 2. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera E), punto 2, la tabella e' sostituita dalla seguente: ===================================================================== Coltura |Distanze minime ===================================================================== Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis | sativa diversa da Canapa monoica; Carthamus | tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. diverso da | ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium | barbadense; Sinapis alba: | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base | 400 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate | 200 m --------------------------------------------------------------------- Brassica napus: | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base di varieta' | diverse dagli ibridi | 200 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base di ibridi | 500 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate di varieta'| diverse dagli ibridi | 100 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate di ibridi | 300 m --------------------------------------------------------------------- Cannabis sativa, canapa monoica: | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base | 5.000 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate | 1.000 m --------------------------------------------------------------------- Helianthus annuus: | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base di ibridi.... | 1.500 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate di | varieta' diverse dagli ibridi | 750 m --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate | 500 m --------------------------------------------------------------------- Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense: | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base di linee | parentali di .... | 600 m --------------------------------------------------------------------- Gossypium hirsutum: | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi di base di linee | parentali di .... | 800 m --------------------------------------------------------------------- Gossypium barbadense | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate di ibridi | interspecifici di .... | 200 m --------------------------------------------------------------------- Gossypium hirsutum | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate di ibridi | interspecifici di .... | 600 m --------------------------------------------------------------------- Gossypium barbadense | --------------------------------------------------------------------- per la produzione di sementi certificate di ibridi | interspecifici di .... | 600 m --------------------------------------------------------------------- Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense | 3. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera E), il testo del punto 3. E' sostituito dal seguente: «La coltura deve possedere sufficiente identita' e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varieta' ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' o il ripristino della fertilita'. In particolare, le colture di Brassica juncea, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti: A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., diversi dagli ibridi. Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varieta' non puo' superare: 1 per 30 m2 per le sementi di base; 1 per 10 m2 per le sementi certificate. B) Ibridi di Helianthus annuus: a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non puo' superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linee imbred - 0,2%; ii) ibridi semplici: genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorche' il 2% o piu' delle piante femminili presentano fiori recettivi - 0,2%; genitore femminile - 0,5%; bb) per la produzione di sementi certificate: componente maschile, piante che hanno emesso polline allorche' il 5% o piu' delle piante femminili presentano fiori ricettivi - 0,5%; componente femminile - 1,0% b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti: aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile; bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%; cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%; dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera D, punto 1-bis), e' rispettata la condizione seguente: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o piu' linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti. C) ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita': a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non puo' superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linee inbred 0,1%; ii) ibridi specifici: componente maschile 0,1%; componente femminile 0,2% bb) per la produzione di sementi certificate: componente maschile 0,3%; componente femminile 1,0% b) la maschiosterilita' deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilita' deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori. D) Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense: a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossipium barbadense la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o piu' delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilita' della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%; b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossipium barbadense la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o piu' delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilita' della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.». 4. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, il testo del punto 5 lettera b) e' sostituito dal seguente: «Nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense avra' luogo almeno un'ispezione. Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, avranno luogo almeno due ispezioni. Nel caso degli ibridi di Brassica napus avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura. Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emettenti di polline.».