Art. 3. 1. L'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, parte I, lettera D), I la tabella del punto 1 e' modificate come segue: «Dopo i termini Brassica napus sono inseriti i termini diversi dagli ibridi». Dopo il punto 1 e' inserito il seguente punto: «1-bis. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita' le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d): a) le sementi devono avere sufficiente identita' e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilita' o il ripristino della fertilita'; b) la purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a: sementi di base, componente femminile 99,0%; sementi di base, componente maschile 99,9%; sementi certificate 90,0%; c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli e' verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identita' riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilita' e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b). Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale puo' essere verificata con idonei metodi biochimici; d) le norme relative alla purezza varietale minima definite alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici.». Il punto 1-bis diventa 1-ter.