Art. 3.
  1.  L'allegato  VI  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
1065/1973,  parte  I,  lettera  D),  I  la  tabella  del  punto  1 e'
modificate come segue:
  «Dopo  i  termini  Brassica  napus  sono inseriti i termini diversi
dagli ibridi».
  Dopo il punto 1 e' inserito il seguente punto:
  «1-bis. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della
maschiosterilita' le sementi devono essere conformi alle condizioni e
alle norme definite alle lettere da a) a d):
    a)  le  sementi  devono  avere  sufficiente  identita'  e purezza
rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese
la maschiosterilita' o il ripristino della fertilita';
    b) la purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a:
      sementi di base, componente femminile 99,0%;
      sementi di base, componente maschile 99,9%;
      sementi certificate 90,0%;
    c) le  sementi  possono  essere  certificate soltanto in esito ai
controlli  a  posteriori  su  campioni  di  sementi di base prelevati
ufficialmente  ed  eseguiti  nel periodo di crescita delle sementi di
cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli e' verificare
se  le  sementi  di base soddisfano i requisiti di identita' riguardo
alle  caratteristiche  dei componenti, inclusa la maschiosterilita' e
le  norme  relative  alle  sementi  di base soddisfano i requisiti di
purezza  varietale minima definite alla lettera b). Per le sementi di
base  di  ibridi,  la  purezza  varietale  puo' essere verificata con
idonei metodi biochimici;
    d) le  norme relative alla purezza varietale minima definite alla
lettera  b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere
oggetto  di  controlli  ufficiali  a  posteriori  da eseguirsi su una
porzione  congrua  di  campioni  prelevati sotto controllo ufficiale.
Possono essere utilizzati metodi biochimici.».
  Il punto 1-bis diventa 1-ter.