IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni  conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi;

                              Dispone:

  1. Approvazione di questionari.
  1.1   E'   approvato,   unitamente  alle  relative  istruzioni,  il
questionario  ESK02  recante  i dati necessari per l'evoluzione dello
studio di settore SK02U gia' in vigore, che deve essere compilato dai
contribuenti che, nel periodo d'imposta 2002, hanno esercitato in via
prevalente   la  seguente  attivita':  studi  di  ingegneria,  codice
attivita' 74.20.F.
  1.2  E' approvato altresi', unitamente alle relative istruzioni, il
questionario   SG57,  recante  i  dati  contabili  ed  extracontabili
necessari  per l'elaborazione degli studi di settore, che deve essere
compilato  dai  contribuenti  che  nel  2002  hanno esercitato in via
prevalente  una  delle  seguenti  attivita':  studi  di  radiologia e
radioterapia,  codice  attivita' 85.12.3; altre istituzioni sanitarie
senza  ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice
attivita' 85.12.5; altri studi medici e poliambulatori specialistici,
codice  attivita'  85.12.B;  laboratori  di  analisi cliniche, codice
attivita' 85.14.A.
  1.3  Ai  fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662, ogni riferimento all'anno 1995 e'
sostituito da quello all'anno 2002.
  1.4  I  questionari  di  cui  al  punto  1.1  e  1.2  del  presente
provvedimento  sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate   in   formato   elettronico   e  possono  essere  utilizzati
prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
  1.5  I  medesimi  questionari  possono essere altresi' prelevati da
altri  siti  Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo
del  sito  dal  quale  sono  stati  prelevati nonche' gli estremi del
presente provvedimento.
  2. Modalita' e termini per la trasmissione dei dati.
  2.1   I  dati  relativi  ai  questionari  devono  essere  trasmessi
all'Agenzia   delle   entrate,  esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso  il  servizio  telematico, Entratel o Internet, utilizzato
per   la   presentazione   telematica   delle   dichiarazioni  ovvero
avvalendosi  degli  intermediari  di  cui  all'art.  3,  comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni.  La  predetta  trasmissione  deve  essere
effettuata  entro  il  20 maggio 2004, secondo le specifiche tecniche
che saranno approvate con successivo provvedimento.
  Per i contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano
tale trasmissione puo' essere effettuata entro il 31 maggio 2004.

                            Motivazioni.

  Il  presente  provvedimento  approva un questionario, da inviare ai
contribuenti  per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione
dello  studio di settore SK02U, che sostituira' quello attualmente in
vigore,   e   un   questionario   da   inviare  ai  contribuenti  per
l'elaborazione  di  un nuovo studio di settore. Inoltre stabilisce le
modalita'  con cui i contribuenti comunicano i dati all'Agenzia delle
entrate.
  I  questionari  per gli studi di settore, destinati ai soggetti con
domicilio  fiscale  nella  provincia  di  Bolzano, saranno tradotti e
stampati  anche  in  lingua  tedesca,  nel  rispetto  della normativa
vigente  in  materia di bilinguismo nella detta provincia. A causa di
tali   attivita',   si   restringono   i  tempi  a  disposizione  dei
contribuenti  interessati  per la compilazione e spedizione dei detti
questionari,  per  cui  viene  disposto  a  loro favore un piu' ampio
termine di restituzione.

                       Riferimenti normativi.

  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
  b) Disciplina degli studi di settore:
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
    decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2,
e  16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:
Indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e  responsabilita' dei
dirigenti generali;
    legge   23 dicembre   1996,   n.   662   (art.   3,  comma  121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
    decreto   ministeriale   del  22 marzo  1997:  Modalita'  per  la
compilazione    e   l'invio   all'Amministrazione   finanziaria   dei
questionari per gli studi di settore;
    legge  28 maggio  1997, n. 140 (art. 9-bis, comma 3): Gli anni di
riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto
ministeriale;
    legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Modalita' di utilizzazione
degli  studi  di  settore in sede di accertamento nonche' le cause di
esclusione degli stessi;
    legge  8 maggio  1998, n. 146 (art. 13): Norme interpretative del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, articoli 3, comma 1, e
14;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art. 3, comma 3): Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative  alle  imposte  dei  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni:
Modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
    decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio  2000,  21 dicembre 2000 e
19 aprile  2001:  Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 marzo 2000, n. 100
(art.  2):  Possibilita'  di  trasmettere  in  via  telematica i dati
contenuti  nei  questionari  per gli studi di settore, per il tramite
dei soggetti abilitati.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2004
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara