Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1. Le presenti disposizioni si applicano:
    a) ai  sistemi  di  pagamento  gestiti  dalla Banca d'Italia, con
esclusione di quelle contenute nel successivo art. 6;
    b) ai sistemi che regolano in moneta della banca centrale;
    c) ai  sistemi,  valutati  rilevanti  dalla  Banca  d'Italia, che
realizzano il trasferimento o il prelievo della moneta con impiego di
strumenti di pagamento;
    d) agli altri sistemi valutati rilevanti dalla Banca d'Italia.
  2.  La  Banca  d'Italia valuta il grado di rilevanza dei sistemi di
cui  alle lettere c) e d) del primo comma tenendo conto, anche per il
contenimento  delle  diverse tipologie di rischio, della dimensione e
delle  caratteristiche  operative dei sistemi stessi, della tipologia
dei  partecipanti  e  delle  particolarita'  delle  diverse  forme di
mercato.