Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia, con esclusione di quelle contenute nel successivo art. 6; b) ai sistemi che regolano in moneta della banca centrale; c) ai sistemi, valutati rilevanti dalla Banca d'Italia, che realizzano il trasferimento o il prelievo della moneta con impiego di strumenti di pagamento; d) agli altri sistemi valutati rilevanti dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia valuta il grado di rilevanza dei sistemi di cui alle lettere c) e d) del primo comma tenendo conto, anche per il contenimento delle diverse tipologie di rischio, della dimensione e delle caratteristiche operative dei sistemi stessi, della tipologia dei partecipanti e delle particolarita' delle diverse forme di mercato.