Art. 3. Gestione di un sistema di pagamento o di singole fasi di questo 1. I gestori di un sistema di pagamento, o di singole fasi di questo, al fine di garantire l'efficienza e l'affidabilita' del sistema stesso e, comunque, dell'intero ciclo di trasferimento monetario, adottano: a) regole di funzionamento chiare per i partecipanti e per tutti i soggetti interessati, coerenti con le regole dei sistemi con cui vi e' interazione; b) meccanismi di controllo e forme di contenimento dei rischi, inclusi i criteri di esclusione, resi noti ai partecipanti e adeguati all'operativita' svolta e alle diverse fasi in cui il sistema si articola; c) criteri di accesso chiari e tali da favorire l'interoperabilita', nonche', per i servizi essenziali, non discriminatori e tali da consentire un'ampia partecipazione; d) condizioni economiche chiare per tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento monetario; e) assetti organizzativi e meccanismi decisionali chiari, efficaci e verificabili; f) meccanismi di coordinamento fra tutte le componenti del sistema. 2. Gli agenti di regolamento adottano un assetto organizzativo-contabile adeguato alle caratteristiche del sistema e al volume delle operazioni trattate.