Art. 3.
                 Gestione di un sistema di pagamento
                     o di singole fasi di questo
  1.  I  gestori  di  un  sistema  di pagamento, o di singole fasi di
questo,  al  fine  di  garantire  l'efficienza  e l'affidabilita' del
sistema  stesso  e,  comunque,  dell'intero  ciclo  di  trasferimento
monetario, adottano:
    a) regole  di funzionamento chiare per i partecipanti e per tutti
i soggetti interessati, coerenti con le regole dei sistemi con cui vi
e' interazione;
    b) meccanismi  di  controllo  e forme di contenimento dei rischi,
inclusi i criteri di esclusione, resi noti ai partecipanti e adeguati
all'operativita'  svolta  e  alle  diverse  fasi in cui il sistema si
articola;
    c) criteri    di    accesso    chiari    e   tali   da   favorire
l'interoperabilita',   nonche',   per   i   servizi  essenziali,  non
discriminatori e tali da consentire un'ampia partecipazione;
    d) condizioni  economiche  chiare  per tutti i soggetti coinvolti
nel trasferimento monetario;
    e) assetti   organizzativi   e   meccanismi  decisionali  chiari,
efficaci e verificabili;
    f) meccanismi  di  coordinamento  fra  tutte  le  componenti  del
sistema.
  2.    Gli    agenti    di    regolamento    adottano   un   assetto
organizzativo-contabile  adeguato  alle caratteristiche del sistema e
al volume delle operazioni trattate.