Art. 4.
                Gestione di servizi di infrastruttura
  1. I gestori di servizi di infrastruttura:
    a) definiscono  le  specifiche  tecnico-operative  relative  alle
modalita' di utilizzo del servizio di infrastruttura;
    b) assicurano  controlli  e  presidi  di  sicurezza  dei  sistemi
informativi e dei dati trattati adeguati ai meccanismi di trattamento
e  trasmissione  delle informazioni, avendo riguardo, in particolare,
alla   autenticita',   integrita',   tracciabilita'   e  riservatezza
dell'informazione;
    c) garantiscono  un  livello  di  continuita'  operativa  tale da
consentire il regolare funzionamento del sistema interessato;
    d) indicano,  nei  contratti, livelli di servizio coerenti con le
caratteristiche di cui al presente comma.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma 1, i gestori delle
infrastrutture qualificate:
    a) si attengono a quanto previsto dall'art. 3, comma 1;
    b) definiscono  la  ripartizione  delle  responsabilita'  tra  il
gestore  del  servizio  e gli utenti. Nei confronti di questi ultimi,
favoriscono  la  consapevolezza  dei  potenziali  rischi e promuovono
comportamenti idonei ad assicurare una corretta interazione operativa
tra  gli  stessi  utenti,  anche  attraverso  l'adozione  di adeguati
standard tecnico procedurali;
    c) favoriscono l'interoperabilita' con le altre infrastrutture;
    d) adottano   meccanismi   di  controllo  interno  adeguati  alla
complessita' dei compiti svolti.