Art. 4. Gestione di servizi di infrastruttura 1. I gestori di servizi di infrastruttura: a) definiscono le specifiche tecnico-operative relative alle modalita' di utilizzo del servizio di infrastruttura; b) assicurano controlli e presidi di sicurezza dei sistemi informativi e dei dati trattati adeguati ai meccanismi di trattamento e trasmissione delle informazioni, avendo riguardo, in particolare, alla autenticita', integrita', tracciabilita' e riservatezza dell'informazione; c) garantiscono un livello di continuita' operativa tale da consentire il regolare funzionamento del sistema interessato; d) indicano, nei contratti, livelli di servizio coerenti con le caratteristiche di cui al presente comma. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i gestori delle infrastrutture qualificate: a) si attengono a quanto previsto dall'art. 3, comma 1; b) definiscono la ripartizione delle responsabilita' tra il gestore del servizio e gli utenti. Nei confronti di questi ultimi, favoriscono la consapevolezza dei potenziali rischi e promuovono comportamenti idonei ad assicurare una corretta interazione operativa tra gli stessi utenti, anche attraverso l'adozione di adeguati standard tecnico procedurali; c) favoriscono l'interoperabilita' con le altre infrastrutture; d) adottano meccanismi di controllo interno adeguati alla complessita' dei compiti svolti.