Art. 5.
                       Strumenti di pagamento
  1. I  soggetti  che, a qualsivoglia titolo, emettono e/o gestiscono
strumenti di pagamento:
    a) adottano,  con  riferimento  all'intero ciclo di trasferimento
monetario,  modalita'  idonee  a  realizzare in modo efficiente e con
tempi  certi  il  trasferimento  o  il prelievo di moneta conseguente
all'impiego degli strumenti stessi;
    b) assicurano l'affidabilita' del servizio e la continuita' dello
stesso  in  condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare,
alla  integrita',  autenticita'  e tracciabilita' delle operazioni di
pagamento e all'esigenza di prevenire utilizzi illeciti.