Art. 5. Strumenti di pagamento 1. I soggetti che, a qualsivoglia titolo, emettono e/o gestiscono strumenti di pagamento: a) adottano, con riferimento all'intero ciclo di trasferimento monetario, modalita' idonee a realizzare in modo efficiente e con tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta conseguente all'impiego degli strumenti stessi; b) assicurano l'affidabilita' del servizio e la continuita' dello stesso in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, alla integrita', autenticita' e tracciabilita' delle operazioni di pagamento e all'esigenza di prevenire utilizzi illeciti.