Art. 6. Obblighi informativi 1. I soggetti che svolgono attivita' comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento forniscono notizie, informazioni e dati richiesti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento, inclusi quelli utili per: a) le valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), e la individuazione delle infrastrutture qualificate; b) l'adozione da parte della Banca d'Italia di adeguate iniziative di pubblicita', nell'ambito degli interventi che la stessa puo' comunque assumere per assicurare la generale conoscibilita' di informazioni ritenute rilevanti. 2. I soggetti che intendono svolgere nuove attivita', o modificare attivita' gia' svolte, comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi alle medesime attivita'. 3. I soggetti che svolgono attivita' comprese nell'ambito di applicazione del presente provvedimento sottopongono preventivamente alla Banca d'Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina attinenti alla materia dei pagamenti.