Art. 6.
                        Obblighi informativi
  1.  I  soggetti  che  svolgono  attivita'  comprese  nell'ambito di
applicazione   del   presente   provvedimento   forniscono   notizie,
informazioni  e  dati  richiesti  dalla Banca d'Italia nell'esercizio
della  funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento, inclusi quelli
utili per:
    a) le  valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), e
la individuazione delle infrastrutture qualificate;
    b) l'adozione   da   parte   della  Banca  d'Italia  di  adeguate
iniziative di pubblicita', nell'ambito degli interventi che la stessa
puo'  comunque  assumere per assicurare la generale conoscibilita' di
informazioni ritenute rilevanti.
  2.  I soggetti che intendono svolgere nuove attivita', o modificare
attivita'  gia'  svolte,  comprese  nell'ambito  di  applicazione del
presente provvedimento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia
le informazioni e i dati relativi alle medesime attivita'.
  3.  I  soggetti  che  svolgono  attivita'  comprese  nell'ambito di
applicazione  del presente provvedimento sottopongono preventivamente
alla  Banca d'Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina
attinenti alla materia dei pagamenti.