Art. 7.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.   I  vigenti  decreti  del  Ministro  del  tesoro  disciplinanti
l'istituzione  delle stanze di compensazione e il funzionamento della
compensazione  dei  recapiti restano in vigore sino all'emanazione di
apposite  disposizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
  2.   La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni,  generali  e
particolari,   per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente
provvedimento,  tenendo  anche  conto  del  grado  di  rilevanza  dei
sistemi,  valutato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2  e  delle loro
caratteristiche.