Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. I vigenti decreti del Ministro del tesoro disciplinanti l'istituzione delle stanze di compensazione e il funzionamento della compensazione dei recapiti restano in vigore sino all'emanazione di apposite disposizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni, generali e particolari, per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, tenendo anche conto del grado di rilevanza dei sistemi, valutato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e delle loro caratteristiche.