(all. 1 - art. 1)
                   ALLEGATO A) ARTICOLI MODIFICATI

                  TITOLO SECONDO - ORGANI DI ATENEO
                     Capo I - Organi di Governo
                         Sezione I - Rettore

                               Art. 7.
                           E l e z i o n e

  1. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo  pieno  dell'Ateneo ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica
quattro  anni  accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due
sole volte.
  2.  L'elettorato  attivo  e'  costituito  dai professori di prima e
seconda   fascia  in  ruolo  e  fuori  ruolo,  dai  ricercatori,  dai
rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione  e  nei  Consigli di facolta', dai rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nel Consiglio
di  amministrazione,  nei  Consigli  di  dipartimento  e  nelle altre
strutture  per  le  quali  lo Statuto preveda rappresentanze di dette
categorie.
  3.  L'elezione del Rettore per il quadriennio accademico successivo
si  svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione e' indetta
dal  decano  del  corpo accademico che disciplina le procedure per la
presentazione   delle   candidature  nel  corso  del  mese  di maggio
precedente all'elezione.
  4.  Secondo  le modalita' disposte dal decano del corpo accademico,
nel  corso  del  mese  di maggio  antecedente l'elezione vengono rese
pubbliche le candidature alla carica di Rettore, i connessi programmi
e l'indicazione della persona che il candidato si impegna a designare
quale  Rettore  Vicario.  Le  candidature devono essere presentate da
almeno dieci elettori per sede.
  5.  Nelle  prime  tre votazioni il Rettore e' eletto se consegue la
maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' valida se vi partecipa
la  meta'  piu'  uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un
quarto  degli  elettori  di  ciascuna  sede.  Le  votazioni  dovranno
svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
  6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel
caso  di  elezioni  non valide per difetto del numero dei votanti, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione
abbiano  conseguito  il  maggior  numero  di voti. In caso di parita'
risultera'  eletto  il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e,
in subordine, con maggior anzianita' anagrafica.
  7.   In  caso  di  anticipata  cessazione  del  mandato  o  di  non
accettazione  dell'elezione,  il  decano  del corpo accademico indice
nuove  elezioni  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
cessazione  o  mancata accettazione. In caso di vacanza della carica,
le funzioni del Rettore sono svolte dal Rettore Vicario.
  8. Il Rettore, d'intesa con il Rettore Vicario, puo' nominare uno o
piu' Prorettori.

                    Sezione II - Rettore vicario
                               Art. 8.
                             N o m i n a

  1.   Il   Rettore  vicario  e'  nominato  dal  rettore  sulla  base
dell'indicazione  fornita  all'atto della presentazione della propria
candidatura.  Cessa  dalle  sue  funzioni con l'entrata in carica del
Rettore,  a  seguito di successive elezioni, e puo' essere confermato
consecutivamente  per  due  sole volte. Il Rettore vicario ha sede in
Como.

                               Art. 9.
                           F u n z i o n i

  1.  Il Rettore vicario rappresenta il Rettore nella sede di Como, e
rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del Rettore.
  2.  Il  Rettore vicario svolge, per delega del Rettore, le seguenti
funzioni:
    a) funzione di vigilanza;
    b) funzione di coordinamento;
    c) cura l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;
    d) stipula contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di
competenza.
  3.  Il  Rettore Vicario puo' formulare proposte riguardanti la sede
di  Como  da  sottoporre  al Consiglio di amministrazione o al Senato
accademico secondo le rispettive competenze.

                   Sezione III - Senato accademico
                              Art. 10.
                            Composizione

  1. Il Senato accademico e' composto:
    a) dal Rettore;
    b) dal Rettore vicario;
    c) dal Direttore amministrativo;
    d) dai Presidi di facolta';
    e) da  un  professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e
da  un  ricercatore,  per  ognuna delle aree scientifico-disciplinari
individuate   dal  Regolamento  generale  di  ateneo  in  numero  non
superiore a cinque;
    f) da  un Direttore di dipartimento della sede di Varese e da uno
della  sede  di  Como,  ciascuno  eletto dall'insieme di Direttori di
dipartimento della rispettiva sede;
    g) da  4  rappresentanti  del personale tecnico amministrativo in
ragione di 2 per sede;
    h) da 4 rappresentanti degli studenti in ragione di 2 per sede.

                              Art. 11.
                           F u n z i o n i

  1. Il Senato accademico:
    a) determina,  sentito  il  Consiglio di amministrazione, i piani
pluriennali  di  sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni
delle  strutture  didattiche  e  scientifiche e delle valutazioni del
Nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorita';
    b) assume  ogni  iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita'
didattiche  e  di  ricerca,  e ne verifica l'attuazione e i risultati
avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna;
    c)  esprime  parere  sul  bilancio  di  previsione  e  sul  piano
edilizio;
    d) definisce  priorita'  e  criteri  in  ordine alla ripartizione
delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle
utilizzabili  per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le
strutture   didattiche,   di   ricerca,   di  servizio,  nonche'  per
l'amministrazione   centrale,   anche   formulando  parametri  minimi
obbligatori per il loro impiego;
    e) delibera,    sentito    il   Consiglio   di   amministrazione,
l'istituzione,  la  modificazione e la disattivazione delle strutture
didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
    f) delibera la costituzione e la soppressione di Corsi di studio;
    g) approva le modifiche allo Statuto;
    h) approva i Regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e
scientifiche,  ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di
Amministrazione, sui quali esprime parere;
    i) puo'  rinviare  motivatamente,  per il riesame, le delibere in
materia  di  didattica  e  di  ricerca  delle  strutture  al  fine di
assicurare il coordinamento delle attivita';
    j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Universita';
    k) approva  convenzioni  e contratti attinenti l'organizzazione e
il funzionamento della didattica e della ricerca;
    l)   esprime  parere  sull'ammontare  della  contribuzione  degli
studenti;
    m) nel  rispetto  delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente
il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura
didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto
conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
    n) designa il Collegio dei Revisori dei conti;
    o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
    p) elegge  al suo interno la Commissione di ateneo per la ricerca
scientifica   per  le  questioni  attinenti  l'organizzazione  ed  il
finanziamento  della  ricerca  con il compito di formulare proposte e
svolgere  attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo'
eleggere  al  suo interno altre commissioni con competenze consultive
ed istruttorie;
    q) esercita  le  competenze  non  affidate dallo Statuto ad altri
organi dell'Ateneo.

              Sezione IV - Consiglio di amministrazione
                              Art. 13.
                            Composizione

  1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:
    a) dal Rettore;
    b) dal Rettore vicario;
    c) dal Direttore amministrativo;
    d) dal Vice direttore amministrativo;
    e) da  sei rappresentanti dei docenti, in ragione di uno per sede
e per ciascuna categoria (prima fascia, seconda fascia, ricercatori);
    f) da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in
ragione di uno per sede;
    g)  da  due  rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per
sede;
    h) da  sei  rappresentanti  in  ragione  di  uno  per  ognuno dei
seguenti  Enti  pubblici:  Provincia  di  Varese,  Provincia di Como,
Comune di Varese, Comune di Como, C.C.I.A.A. di Varese, C.C.I.A.A. di
Como.  Tempi,  modi  e  durata  di nomina dei rappresentanti verranno
definiti   nell'ambito   di   un   Accordo   di   Programma  promosso
dall'Universita'  dell'Insubria  e da stipulare, anche separatamente,
con  i  singoli  Enti, che riguardera' anche lo sviluppo dei rapporti
tra  l'Ateneo e le collettivita' locali con particolare riguardo alle
prospettive  di  sviluppo  dell'Ateneo,  all'attivita' formativa e di
ricerca svolta dallo stesso e alle questioni che investono i rapporti
tra Universita' e territorio.
  2. Possono inoltre fare parte del Consiglio di amministrazione, con
voto  esclusivamente  consultivo, i rappresentanti di Enti pubblici e
privati   e  le  persone  fisiche  che  concorrano  al  finanziamento
dell'Universita'   versando   un   contributo   annuo  non  inferiore
all'importo   minimo   determinato   d'intesa  tra  il  Consiglio  di
amministrazione e il Senato accademico, I rappresentanti di tali Enti
e  persone  hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni aventi
ad   oggetto  l'impiego  dei  contributi  versati.  La  presenza  dei
rappresentanti  di  soggetti  finanziatori non e' considerata ai fini
del  calcolo della validita' delle riunioni e delle deliberazioni. Il
Senato   accademico   determina   il   numero  massimo  dei  soggetti
finanziatori  che possono designare loro rappresentanti nel Consiglio
di amministrazione.
  3.  I  membri non elettivi del Consiglio di amministrazione, di cui
al secondo comma, non possono essere dipendenti dell'Universita'.

                              Art. 14.
                       Modalita' di votazione

  1.  Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni
a  maggioranza assoluta dei presenti. La seduta e' valida in presenza
della maggioranza dei componenti dell'organo.

                              Art. 15.

              Funzioni del Consiglio di amministrazione
  1. Il Consiglio di amministrazione:
    a) delibera il bilancio di previsione, di cui e' parte integrante
il  piano  edilizio, nel rispetto dei piani pluriennali di sviluppo e
delle priorita' di cui all'art. 11 lettera a), valutato motivatamente
il parere del Senato accademico;
    b) delibera   le   variazioni  al  bilancio  e  adotta  il  conto
consuntivo;
    c) approva  per quanto di competenza le convenzioni e i contratti
che interessano l'Ateneo;
    d) approva  il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' e gli altri Regolamenti di competenza;
    e) delibera    in    materia    di   assunzione   del   Direttore
amministrativo, su proposta del Rettore, ed attribuisce l'incarico di
Vice    direttore   amministrativo,   su   proposta   del   Direttore
amministrativo di concerto con il Rettore vicario;
    f)  stabilisce  obiettivi relativi all'attivita' amministrativa e
di gestione e ne verifica il raggiungimento;
    g) determina  su proposta del direttore amministrativo l'organico
del  personale  tecnico  e amministrativo per le esigenze generali di
funzionamento dell'amministrazione;
    h) delibera  l'istituzione  e  la  disattivazione  di strutture e
centri  di  servizio, di concerto con il Senato accademico per quanto
di sua competenza;
    i) delibera  i  contributi  a  carico  degli studenti, sentito il
Senato accademico;
    j) delibera  l'ammontare  dell'indennita'  di  funzione dovuta al
Rettore  e  al Rettore vicario, le indennita' al personale che svolge
funzioni   istituzionali  o  assume  specifiche  responsabilita',  il
compenso  degli  esperti che fanno parte del Consiglio stesso, quello
dei  componenti del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione
e,  per  quanto  di  competenza,  il  compenso di coloro che svolgono
attivita' per conto dell'Ateneo;
    k) delibera  sulle  convenzioni  e  i contratti che riguardano le
strutture  didattiche,  scientifiche  e di servizio che non rientrano
tra le funzioni di competenza del Senato accademico;
    l)  delibera  sull'assegnazione  degli  spazi,  in coerenza con i
programmi di sviluppo;
    m) autorizza  le  spese  deliberate  dalle  strutture didattiche,
scientifiche  e  di servizio delle sedi, nonche' dall'Amministrazione
centrale, per quanto di' competenza.

                              Art. 16.
                             G i u n t a

  1.  La  Giunta  del  Consiglio di amministrazione e' costituita dal
Rettore,   che  la  presiede,  dal  Rettore  vicario,  dal  Direttore
amministrativo e dal Vice direttore amministrativo.
  2.   La   Giunta   svolge  attivita'  istruttoria  in  merito  alle
deliberazioni da sottoporre al Consiglio.
  3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare alla Giunta, anche
in via permanente, funzioni o singoli atti di propria competenza. Non
possono   essere   delegate   l'approvazione   del   bilancio  e  dei
Regolamenti, le deliberazioni concernenti il direttore amministrativo
e il vice direttore amministrativo, la determinazione dell'organico e
l'attivazione e disattivazione di strutture.
  4.  La  deliberazione  del  Consiglio  di amministrazione avente ad
oggetto  delega  di  funzioni  alla giunta e' approvata a maggioranza
assoluta dei componenti.

                  Capo II - Altri organi di ateneo
        Sezione II - Consiglio dei direttori di dipartimento
                              Art. 21.
                       Composizione e funzioni

  1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento e' organo centrale di
Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.
  2.  Il  Consiglio  dei  direttori  di  dipartimento  ha funzioni di
coordinamento,   consultive   e   propositive  con  riferimento  alle
questioni   che   interessano   l'attivita'   e   le  competenze  dei
Dipartimenti, nei casi previsti dalla normativa vigente o a richiesta
degli altri organi dell'Ateneo.

                              Art. 22.
                            Coordinatore
  1.  Il  Consiglio  elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il
coordinatore  convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle
delibere.  Il  coordinatore  resta  in  carica  per  la  durata di un
triennio.

          TITOLO TERZO STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
                          Capo I - Facolta'
                              Art. 27.
                        Finalita' e funzioni

  1. La Facolta' e' sede istituzionale dell'attivita' didattica.
  2.  Delibera  sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e
delle   altre   risorse   eventualmente   assegnate,   anche  per  il
reclutamento  di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo
e  non  di  ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di
governo   dell'Ateneo,   e   assicura   la   loro   piu'   efficiente
utilizzazione.  Puo'  destinare  risorse  ai Dipartimenti a fronte di
attivita' didattiche a questi delegate.
  3.  Utilizza  le  risorse  sulla  base  di  piani  preventivi  e di
obiettivi comunicati all'Amministrazione, controllando periodicamente
i risultati raggiunti.
  4. Alla facolta' afferiscono i Corsi di laurea e gli altri Corsi di
studio attivabili a norma di Regolamento didattico di ateneo.
  5.  Qualora un Corso di studio sia attivato con il concorso di piu'
facolta',  il  provvedimento  istitutivo  indica  a  quale afferisca,
oppure  come  sia  costituito  il  Consiglio  di  corso o il Comitato
responsabile,  e  quali  competenze proprie del Consiglio di facolta'
siano  ad  esso delegate. Lo stesso provvedimento determina i criteri
per  la  valutazione  del  contributo  delle  facolta', ai fini della
ripartizione delle risorse.
  6.  La facolta' e' unita' di spesa; con deliberazione del Consiglio
di  amministrazione, su motivata richiesta del Consiglio di facolta',
deliberata  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  puo'  esserle
attribuita  la  qualifica  di  unita'  di  gestione,  ove ricorrano i
presupposti   organizzativi  ed  i  requisiti  previsti  da  apposita
deliberazione del Consiglio di amministrazione.

                   Sezione I - Organi e competenze
                              Art. 28.
                               Organi

  1.  Sono  organi  della  facolta'  il  Preside  ed  il Consiglio di
facolta'.  Il regolamento di facolta' puo' prevedere l'istituzione di
Consigli  di  corso  di  studio, anche riunendo piu' corsi affini. In
caso  di  mancata costituzione di questi organi il regolamento dovra'
prevedere  in  loro  luogo  la  designazione  di  un  responsabile ed
eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.
  2. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di una
Giunta di facolta' e di commissioni.
  3. Nella facolta' di medicina e chirurgia e' costituito il Collegio
dei clinici.

                              Art. 29.
                               Preside

  1. Il Preside rappresenta la facolta'.
  2. Il Preside:
    a) convoca  e  presiede il Consiglio di facolta' e la Giunta, ove
costituita;
    b) cura l'esecuzione delle delibere;
    c) vigila sullo svolgimento delle attivita' didattiche;
    d) vigila  sull'adempimento  degli  obblighi  dei docenti e degli
studenti;
    e) nomina  i componenti delle commissioni degli esami di profitto
e finali in conformita' al Regolamento didattico di ateneo.
  3.  Il  Preside  puo'  designare  un  Preside vicario, scelto tra i
professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di
impedimento ed e' nominato con decreto del Rettore.
  4.  In caso straordinario di necessita' e urgenza il Preside assume
i  provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio  di facolta' e della
Giunta  di  facolta',  ove  costituita,  da  sottoporre alla ratifica
dell'organo competente, nella prima adunanza utile successiva.

                              Art. 30.
                        Elezione del Preside

  1. Il Preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo  pieno  dal Consiglio di facolta', nella composizione plenaria,
ed e' nominato con decreto del Rettore.
  2.  Il  Preside  dura  in  carica tre anni accademici e puo' essere
rieletto consecutivamente due sole volte
  3.  L'elezione  del  preside  ha  luogo  in  prima  convocazione  a
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  e  nelle  convocazioni
successive,  a  non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei
presenti  purche'  il  Consiglio  sia  validamente costituito. Sia in
prima  convocazione  che  nelle  convocazioni  successive puo' essere
previsto lo svolgimento di piu' votazioni.
  4.  Le  sedute del Consiglio di facolta' per l'elezione del preside
sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.

                              Art. 38.
                  Presidente del Consiglio di corso

  1.  Il  Presidente  e' un professore di ruolo, eletto con le stesse
modalita'  del Preside di facolta', in quanto applicabili, e nominato
con   decreto  del  Rettore.  Per  i  Consigli  di  Corso  di  Laurea
l'elettorato  passivo e' limitato ai professori di prima fascia. Dura
in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente
due sole volte.
  2. Il Presidente:
    a) convoca e presiede il Consiglio;
    b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
    c) coadiuva  il  Preside  nella vigilanza sullo svolgimento delle
attivita'  didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e
degli studenti;
    d) nomina,  per delega del Preside, le commissioni degli esami di
profitto.
  3.  Il  Presidente  puo'  designare  un  Presidente vicario, che lo
sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di impedimento. In mancanza di
designazione  del  Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i
compiti  relativi  sono  svolti  dal  professore di prima fascia piu'
anziano nel ruolo.

                       Capo II - Dipartimenti
                              Art. 44.
                              Direttore

  1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
  2. Il direttore:
    a) convoca  e  presiede  il  Consiglio  e cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni;
    b)  e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del
dipartimento;
    c) promuove e coordina le attivita' del dipartimento;
    d) vigila  sull'osservanza,  nell'ambito  del dipartimento, delle
leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
    e) esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
  3.  Il  direttore  e'  eletto  dal  Consiglio di dipartimento tra i
professori  di  prima  fascia  di  ruolo a tempo pieno, e nel caso di
indisponibilita'  di  professori  di  ruolo  di  prima  fascia  tra i
professori  di  seconda  fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza
assoluta  dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa
nelle votazioni successive.
  4.  Le  sedute  del  Consiglio  di  dipartimento per l'elezione del
direttore  sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano
in  ruolo.  Per  la  validita'  delle sedute e' richiesta la presenza
della  maggioranza  degli  aventi  diritto,  senza  tener  conto  dei
professori fuori ruolo assenti.
  5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
tre  anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole
volte nel medesimo dipartimento.
  6.  Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i professori
del  dipartimento,  che  ne  fa  le  veci  in  caso  di  assenza o di
impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
  7.  In  caso  straordinario  di  necessita' ed urgenza il direttore
assume  i provvedimenti di competenza del Consiglio di dipartimento e
della giunta, ove costituita, da sottoporre alla ratifica dell'organo
competente nella prima adunanza utile successiva.

            TITOLO QUARTO CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA
                     Capo II - Centri di ricerca
                              Art. 62.
                     Istituzione e soppressione

  1. La costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con deliberazione
del  Senato  Accademico su proposta di uno o piu' ricercatori, previo
parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio
di  amministrazione  per  quanto  di  competenza.  L'atto  istitutivo
stabilisce l'afferenza del Centro a un dipartimento.
  2.  La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro,
approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.

             Titolo quinto - Organizzazione dell'Ateneo
                     Capo I - Principi generali
                              Art. 73.
       Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato

  1.  Nell'esercizio  della  propria  capacita'  giuridica di diritto
privato l'Universita' puo' in particolare:
    a) ricorrere  al patrocinio di professionisti per cause attinenti
la  propria  attivita',  con  motivata deliberazione del Consiglio di
amministrazione;
    b) utilizzare  i  propri  marchi  in  modo diretto o concederne a
terzi  licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire
o concedere spazi pubblicitari;
    c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi
e  societa'  di  capitali,  sia  in  Italia  che  all'estero,  per il
conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;
    d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
    e) effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie;
    f) effettuare  con il proprio personale e/o le proprie strutture,
acquisendo,   ove   necessario,  prestazioni  d'opera,  attivita'  di
progettazione,   consulenza,  trasferimento  tecnologico,  formazione
professionale  per conto di enti e di privati, nonche' per le proprie
esigenze;
    g) attribuire  incarichi  retribuiti  sia a personale interno che
esterno  per  lo  svolgimento  di  attivita'  formative, a carico dei
finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
  2.  Le  modalita'  di esercizio delle attivita' di cui alle lettere
precedenti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.

                         Capo II - Dirigenza
                              Art. 77.
                   Uffici e funzioni dirigenziali

  1. Gli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Centri di servizi
dell'Ateneo  che  comportano  l'esercizio di poteri e responsabilita'
dirigenziali  o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati dal
Consiglio   di   amministrazione   rispettivamente  su  proposta  del
Direttore  amministrativo  o  del  Rettore.  Il ruolo di Dirigente si
articola  nella prima e seconda fascia. Alla Direzione amministrativa
e'   preposto  un  Dirigente  di  prima  fascia.  Agli  altri  uffici
dirigenziali  un Dirigente di seconda fascia del ruolo amministrativo
o tecnico.
  2.  Il  Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o del
Direttore  amministrativo,  nel limite del 50% dei posti di dirigente
istituiti,  puo' assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a
personale   dell'Universita'   in   possesso  di  adeguata  qualifica
funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella
Pubblica Amministrazione o nel settore privato.
  3.  Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad
avocazione  da  parte  del  Direttore  amministrativo per particolari
motivi   di   necessita'   ed  urgenza  specificamente  indicati  nel
provvedimento di avocazione.

            Capo III - Indennita' di funzione e compensi
                              Art. 80.
                        Indennita' e compensi

  1.   Il   Consiglio   di   amministrazione   determina   la  misura
dell'indennita' dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e
del Rettore Vicario.
  2.  Il  Consiglio di amministrazione determina altresi', secondo le
modalita'  disciplinate  dal  Regolamento  per  l'amministrazione, la
finanza e la contabilita':
    a) la  misura  di  eventuali indennita', coperture assicurative e
patrocinio  legale  relative alla partecipazione agli organi centrali
di  governo  dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali
previste dallo Statuto;
    b) la  misura  di  eventuali compensi ed indennita' per attivita'
svolte  in  commissioni  e in altri organismi costituiti dagli organi
centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;
    c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico
accessorio,  correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento
dei  risultati,  del  Direttore  amministrativo,  del  vice Direttore
amministrativo, dei Dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.
  3.  Al  personale  universitario  che  partecipa ad organi di altri
Enti,  su  designazione  dell'Universita'  o  in rappresentanza della
stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti Enti, ed a loro carico,
nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per
l'attivita' svolta.

                 Capo IV - Proprieta' intellettuale
                              Art. 82.
                Diritti sui risultati delle ricerche

  1.  L'attribuzione  del  diritto  a  conseguire  il brevetto per le
invenzioni  industriali  realizzate a seguito di attivita' di ricerca
scientifica,  anche  in  collaborazione con altri enti o per conto di
terzi,   utilizzando   strutture   e/o   mezzi   finanziari   forniti
dall'Universita',  e' regolata in via generale dalle vigenti norme di
legge,  nonche'  da  apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di
amministrazione.

                 Capo VI - Commissione di disciplina
                              Art. 87.
                            Composizione

  1. La Commissione di disciplina e' composta dal Rettore o da un suo
delegato  che  la  presiede  e da due componenti da lui designati. E'
integrata   con   un   componente,   designato   dal  Rettore  tra  i
rappresentanti  degli studenti nel Senato accademico, quando l'azione
disciplinare riguarda uno studente.

                 Titolo sesto - autonomia normativa
                              Art. 92.
                   Regolamento generale di Ateneo

  1.  Il  Regolamento  generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme
relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalita' di elezione
degli organi, ove non specificate dal presente Statuto.
  2.  Esso  e'  emanato  dal Rettore, previa deliberazione del Senato
accademico  e  sentito il Consiglio di Amministrazione per le materie
di  competenza,  ed  espletate  le  procedure  previste dalla vigente
normativa.

                              Art. 97.
 Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo

  1.  I  Regolamenti  dei  Centri  di ricerca e dei Centri di servizi
recano  norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento.
I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.
  2.  I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previa approvazione del
senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

                  Titolo settimo - Norme conclusive
                   Capo I - Norme comuni e finali
                              Art. 102.
                              Elezioni

  1.   Nelle   elezioni,   salvo  diversa  disposizione  di  legge  o
statutaria,  il  voto  e'  limitato  ad  un  terzo  dei nominativi da
designare.
  2.  Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di
mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.
  3.  L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta
agli  studenti  immatricolati per la prima volta da un numero di anni
non  superiore  alla  durata  del  corso cui sono iscritti, piu' uno.
L'elettorato  attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai Corsi di
laurea  e  di  laurea  specialistica, di diploma, di dottorato e alle
scuole di specializzazione.

                              Art. 103.
                         Durata dei mandati

  1.  I  componenti  elettivi  degli organi dell'Universita', ove non
diversamente  disposto  dallo  statuto, restano in carica tre anni, e
sono  immediatamente rieleggibili per due soli mandati, salva diversa
disposizione   di  legge.  Una  ulteriore  rielezione  puo'  avvenire
soltanto  trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero
mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'Universita' restano in
carica due anni.
  2.  I  mandati  elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico
successivo  all'elezione.  Nell'ambito  degli  organi  collegiali  le
sostituzioni  prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla
successiva elezione dei componenti dell'organo.
  3.  In  caso  di  elezione  ad  una  carica  accademica prima della
scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la
nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai
sei mesi, e in tal caso come anno intero.

                              Art. 106.
                       Modifiche dello Statuto

  1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza
assoluta dei componenti del Senato Accademico.
  2.  Sulle  proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture
didattiche  e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti
dell'Ateneo  che  godano  dell'elettorato  attivo  per l'elezione del
Rettore,  il  Senato  accademico  deve  pronunciarsi entro centoventi
giorni.

                     Capo II - Norme transitorie
                              Art. 107.
                   Entrata in vigore dello Statuto

  1.   Lo   statuto  dell'Universita'  dell'Insubria  e  le  relative
modifiche   entrano   in   vigore   il   quindicesimo   giorno  dalla
pubblicazione  del  decreto  rettorale nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  Le modifiche degli articoli 7, quarto e ottavo comma, 8, 9, 10,
lettera  c),  13  lettera b) e 17, primo comma, riguardanti la figura
del  pro-rettore,  entreranno  in  vigore  al termine del mandato del
Rettore in carica.
Allegato B - Articoli cassati
    Ex  art.  16:  Funzione  delle  sezioni  (Titolo  II  - Organi di
Ateneo/Capo   I  -  Organi  di  Governo/Sezione  IV  -  Consiglio  di
amministrazione);
    Ex  art. 18: Composizione (Titolo II - Organi di Ateneo/Capo II -
Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita' territorio);
    Ex  art.  19:  Funzioni  (Titolo  II - Organi di Ateneo/Capo II -
Altri organi di Ateneo/Sezione I - Consulta Universita' territorio);
    Ex  art.  24:  commissione  di  Ateneo per la ricerca scientifica
(Titolo   II   -   Organi   di  Ateneo/Capo  II  -  Altri  organi  di
Ateneo/Sezione   III   -   Commissione   di  Ateneo  per  la  ricerca
scientifica).