Art. 2.
                Categorie di contribuenti alle quali
                non si applicano gli studi di settore
  1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
    a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
    b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal  decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344,  di ammontare
superiore a euro 5.164.569;
    c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
    d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.