Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal decreto
legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo.
  2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci  e  alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
  3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati,  da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.