Art. 6.
                        Annotazione separata
  1.   Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una  delle
attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il
presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del direttore
generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernenti
l'annotazione    separata    dei   componenti   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di settore, si applicano a decorrere
dal  1° maggio  2004.  E'  facolta' del contribuente indicare a quale
attivita'  esercitata  o  a  quale  punto  di produzione e di vendita
debbono  essere  imputati  i  ricavi  conseguiti  nei mesi precedenti
nonche'  gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del
relativo   studio   di  settore.  Qualora  tale  facolta'  non  venga
esercitata,  in  sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi
all'intero  periodo  d'imposta  vanno  ripartiti applicando ai ricavi
conseguiti  fino  al  30 aprile  2004  la percentuale di ripartizione
determinata  con  riferimento  ai  ricavi  conseguiti  a  partire dal
1° maggio 2004.
  2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica allo studio di
settore  SD45U,  relativamente  al  codice  attivita' 51.37.A, e allo
studio di settore TD12U.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 marzo 2004

                                                Il Ministro: Tremonti