Art. 6. Annotazione separata 1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2004 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2004. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allo studio di settore SD45U, relativamente al codice attivita' 51.37.A, e allo studio di settore TD12U. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2004 Il Ministro: Tremonti