IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7,  della  legge  n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
  Visto  l'art.  23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri
del  bilancio,  del  tesoro  e della programmazione economica e delle
finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
27 settembre  2002, concernente l'approvazione di questionari per gli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data
12 febbraio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore

  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' professionali:
    a) studio  di  settore  SK26U  -  Attivita'  delle  guide e degli
accompagnatori turistici, codice attivita' 63.30.2;
    b) studio  di  settore  SK27U  -  Consulenza per installazione di
sistemi  hardware,  codice  attivita'  72.10.0; Edizione di software,
codice   attivita'   72.21.0;   Altre  realizzazioni  di  software  e
consulenza   software,   codice  attivita'  72.22.0;  Elaborazione  e
registrazione  elettronica  dei dati, codice attivita' 72.30.0; Altre
attivita' connesse all'informatica, codice attivita' 72.60.0;
    c) studio  di  settore  SK28U  -  Creazioni e interpretazioni nel
campo  della regia di spettacolo, codice attivita' 92.31.B; Creazioni
e  interpretazioni  nel  campo  della  recitazione,  codice attivita'
92.31.C.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
    1, per lo studio di settore SK26U;
    2, per lo studio di settore SK27U;
    3, per lo studio di settore SK28U;
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni ovvero esercenti attivita' di impresa, che svolgono in
maniera  prevalente  le  attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di
settore  si  applicano, altresi', ai contribuenti esercenti attivita'
di  impresa  che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria
per  le  quali  abbiano  tenuto  annotazione  separata.  In  caso  di
esercizio  di  piu'  attivita'  d'impresa,  per le quali non e' stata
tenuta  la  annotazione  separata,  ovvero  in caso di piu' attivita'
professionali  per  attivita'  prevalente  si  intende  quella da cui
deriva  nel  periodo  d'imposta la maggiore entita', rispettivamente,
dei compensi o dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2003.