IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 settembre 2002, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 12 febbraio 2004; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) studio di settore SK26U - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attivita' 63.30.2; b) studio di settore SK27U - Consulenza per installazione di sistemi hardware, codice attivita' 72.10.0; Edizione di software, codice attivita' 72.21.0; Altre realizzazioni di software e consulenza software, codice attivita' 72.22.0; Elaborazione e registrazione elettronica dei dati, codice attivita' 72.30.0; Altre attivita' connesse all'informatica, codice attivita' 72.60.0; c) studio di settore SK28U - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo, codice attivita' 92.31.B; Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione, codice attivita' 92.31.C. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore SK26U; 2, per lo studio di settore SK27U; 3, per lo studio di settore SK28U; 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano, altresi', ai contribuenti esercenti attivita' di impresa che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, ovvero in caso di piu' attivita' professionali per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2003.