Art. 5.
                Determinazione del reddito imponibile
  1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati
presuntivamente  i  compensi  di  cui  all'art. 54, comma 1, ovvero i
ricavi  di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  come  modificato dal decreto legislativo 12 dicembre
2003,  n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d)
del comma 1 dello stesso art. 85.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare  dei compensi di cui al comma 1, e' aumentato degli altri
componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di
cui  all'art.  4  del  presente decreto, devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
  3.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al comma 1, e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci  e  alle variabili di cui all'art. 4 devono essere considerati i
componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
  4.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati,  da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.