Art. 6.
              Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
              dell'applicazione degli studi di settore
  1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 18 marzo 2004

                                                Il Ministro: Tremonti