(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE D'ORIGINE
                PROTETTA «PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  denominazione d'origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»
e'  riservata  alle  drupe  di  pistacchio che devono rispondere alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal reg. (CEE) n. 2081/92 ed
indicati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                        Piattaforma varietale
    La denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte»
e' riservata al prodotto delle piante della specie botanica «Pistacia
vera»,  cultivar  «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale».
E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di altre varieta' (es.
«Natarola»,   «Agostana»,  «Larnaka»)  purche'  a  cotiledoni  verdi,
coltivate  in purezza varietale, nel territorio delimitato e definito
nel successivo art. 3.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade
nel  territorio  dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (provincia
di Catania). In particolare i confini sono cosi' individuati:
      Bronte  -  ad  ovest lungo il fiume Simeto, ad est fino a quota
900 m s.l.m., a sud con il comune di Adrano ed a nord lungo la strada
Bronte - Cesaro';
      Adrano  - a nord con il confine del comune di Bronte, a sud con
il  centro  abitato  e  la s.s. 121 ed a est con la lava «Grande» del
1595  e  con il comune di Biancavilla, ad ovest lungo il fiume Simeto
fino alla summensionata s.s. 121;
      Biancavilla  - a nord con il territorio di Adrano, a sud con il
centro  abitato  e la s.s. 121, a est con il confine comunale di S.M.
Licodia, ad ovest con il confine del comune di Adrano.
    La  zona  di  produzione deve essere compresa tra i 300 e i 900 m
s.l.m.
                               Art. 4.
    Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione
    La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a
seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).
    In   Italia  la  pianta  fu  introdotta  dai  Romani  sul  finire
dell'impero  di  Tiberio  -  tra il 20 ed 30 d.C. - ad opera di Lucio
Vitellio  Governatore della Siria (Plinio «Naturalis Historia» Cap. X
e XIII).
    In  Sicilia,  la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al
periodo  della  dominazione  araba  (VIII  e IX secolo d.C.). Sono di
origine  araba  i  termini  «frastuca» e «frastucara» per indicare il
frutto e la pianta (termine arabo «fustuq»). La coltura in Sicilia e'
circoscritta  alla  provincia di Catania (Bronte e Adrano), ulteriore
produzione e' presente nelle province di Agrigento e Caltanissetta.
Legame con l'ambiente geografico
    La   zona  di  produzione  risulta  caratterizzata  da  un  clima
mediterraneo   subtropicale,   semiasciutto,   con  estati  lunghe  e
siccitose,  piovosita' concentrata nel periodo autunnale ed invernale
e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
    I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidita', il
terebinto   (Pistacia   terebinthus)   antropizzato   in  tale  area,
conferiscono   al  frutto  particolari  caratteristiche  di  qualita'
(colore  verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore
aromatico  e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti),
difficilmente  riscontrabili  in  altre  aree  di  produzione e nello
stesso massiccio Etneo.
                               Art. 5.
  Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione
Terreni
    Sebbene  la  zona  delimitata  sia  caratterizzata  da  suoli che
evolvono su substrati di origine vulcanica e che presentano in genere
una  elevata  rocciosita'  superficiale,  sono  ammessi  impianti  in
terreni di altra natura, suscettibili di meccanizzazione.
Preparazione dei terreni
    Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere
previsti  il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso
delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.
Impianti
    Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con
densita'  di  piantagione  variabile in dipendenza della tipologia di
impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere
di  allevamento  delle  piante  «ceppaia»,  «vaso libero», e' ammesso
anche  l'allevamento  «monocaule»,  per  agevolare  la  raccolta e le
operazioni   colturali.   Nel   territorio  i  pistaccheti  insistono
prevalentemente  su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile.
Su  tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce
spontaneo  e  costituisce  il principale portinnesto della specie «P.
vera».
    Le  piante  di  pistacchio  ottenute da innesto su terebinto sono
definite  «naturali».  Mentre  le  piante ottenute da semenzali della
specie «P. vera» sono definite «artificiali». I portinnesti per nuovi
impianti  specializzati,  possono  essere:  Pistacia  teribinthus, P.
atlantica e P.integerrima.
Norme colturali
    Le  peculiarita'  pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione,
praticata  nella  zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte»
di  cui  all'art.  3, consentono di accentuare la naturale alternanza
della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.
Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione
    Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all'andamento  climatico,  si svolgono dalla seconda decade di agosto
alla prima decade di ottobre. I frutti dopo la raccolta devono essere
smallati  e dopo asciugatura immagazzinati in idonei locali ventilati
ed  asciutti  ad  una  temperatura  di  8-10  0C. E' vietato l'uso di
disinfestanti   chimici,  mentre  e'  ammessa  la  conservazione  del
prodotto in ambiente controllato.
    Le   operazioni   di   asciugatura,   immagazzinamento   e  prima
lavorazione,    per    il    mantenimento    delle    caratteristiche
organolettiche,   devono   essere   effettuate   esclusivamente   nel
territorio   ricadente   nell'area   delimitata   con   il   presente
disciplinare.
                               Art. 6.
                    Caratteristiche del prodotto
    Il  «Pistacchio  Verde  di  Bronte»  all'atto  dell'immissione al
consumo  deve  rispondere,  oltre alle comuni norme di qualita', alle
seguenti caratteristiche:
      colore cotiledoni: verde pistacchio;
      sapore:  aromatico  forte,  senza inflessione di muffa o sapori
estranei;
      contenuto di umidita' max: 5,5%;
      varieta' lunga;
      rintracciabilita':  per  consentire  l'attivita' di controllo e
vigilanza  agli  organismi  certificatori,  il  prodotto D.O.P. sara'
quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che
dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.
                               Art. 7.
                        Controlli e vigilanza
    I  controlli  e  la  vigilanza  saranno  garantiti  da  organismi
rispondenti all'art. 10 reg. (CEE) n. 2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo
in  imballaggi  nuovi  di  diversa  tipologia conformi alla normativa
vigente, entro due anni dalla raccolta.
    Il  «Pistacchio  Verde  di Bronte» puo' essere immesso al consumo
solo  con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su
ogni   confezione  commerciale  prima  definita  e  confezionata  nel
rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.
    Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e
nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta, la denominazione
«Pistacchio Verde di Bronte».
    Debbono  inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome,
ragione  sociale,  indirizzo  del confezionatore, nonche' l'eventuale
nome  delle  aziende  da  cui  provengono  i  frutti,  il  peso lordo
all'origine  e  l'anno  di  produzione.  E' facoltativa l'indicazione
della settimana di raccolta del prodotto.
    Il  marchio  d'identificazione  e'  rappresentato  dalla  scritta
d'origine  protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione indicate
le  localita'  di  Adrano e Bronte il frutto pistacchio e sottostante
scritta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.

          ---->  Vedere Marchio a pag. 18 della G.U.  <----