Art. 2. 1. Nell'area indicata all'articolo precedente e' fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed e' altresi' interdetta la pesca con il sistema a strascico. 2. Con successivo provvedimento sara' istituito il comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa. 3. Nell'ambito delle finalita' di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.