IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge
14 luglio  1965,  n.  963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  l'art.  7  del  decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante
Piano  di  protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha
previsto  l'istituzione  di ulteriori zone di tutela biologica, oltre
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;
  Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la
pesca marittima;
  Tenuto  conto delle finalita' dell'istituzione della zona di tutela
biologica;
  Considerato  che  in  merito  all'istituzione  della zona di tutela
biologica si e' gia' espresso favorevolmente il comitato scientifico;
  Considerato   altresi'   il   parere   favorevole   espresso  dalla
commissione    consultiva    centrale    per   la   pesca   marittima
sull'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;
  Considerata  l'esistenza  di  ampie  aree  di  divieto di pesca non
utilizzate a fini di protezione delle risorse;
  Considerata  altresi'  l'opportunita' che dette aree facciano parte
di  una  piu'  ampia area di tutela biologica in grado di assolvere a
compiti di protezione ed incremento delle risorse;
  Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione
delle attivita' di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalita'
puo'  essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione
ed incremento della risorsa;
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162,
con  il  quale  sono  state  delegate  al  Sottosegretario  di  Stato
onorevole  Paolo  Scarpa  Bonazza  Buora  le  funzioni  istituzionali
concernenti  la disciplina generale ed il coordinamento in materia di
pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituita  una  zona  di  tutela biologica denominata «Area
Barbare» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:
    1. lat. 44°  00'00 N - long. 13°  38'50 E;
    2. lat. 44°  00'00 N - long. 13°  50'00 E;
    3. lat. 44°  07'00 N - long. 13°  50'00 E;
    4. lat. 44°  07'00 N - long. 13°  43'00 E.