Art. 2.
  1.  Nell'area  indicata  all'articolo  precedente  e' fatto divieto
assoluto  di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed
e' altresi' interdetta la pesca con il sistema a strascico.
  2.  Con  successivo  provvedimento  sara'  istituito il comitato di
gestione  previsto  dall'art.  7,  comma  2, del decreto ministeriale
19 giugno 2003 indicato in premessa.
  3. Nell'ambito delle finalita' di cui al citato art. 7, il comitato
di  gestione  provvede  alla  individuazione  dei sistemi di pesca da
limitare   o   interdire  in  funzione  della  tutela  delle  risorse
biologiche dell'area.