IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge
14 luglio  1965,  n.  963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  l'art.  7  del  decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante
Piano  di  protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha
previsto  l'istituzione  di ulteriori zone di tutela biologica, oltre
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;
  Visti il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la
pesca marittima;
  Tenuto  conto delle finalita' dell'istituzione della zona di tutela
biologica;
  Considerato  che  in  merito  all'istituzione  della zona di tutela
biologica si e' gia' espresso favorevolmente il comitato scientifico;
  Considerato   altresi'   il   parere   favorevole   espresso  dalla
commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
  Considerata  l'esistenza  dell'area marina protetta che costituisce
certamente una zona di protezione per molte specie ittiche;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  la  protezione delle
risorse  con un'azione sinergica mediante la costituzione di una zona
di  tutela  biologica  che,  all'estero  dell'area  marina  protetta,
preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da
conseguire una piu' efficace azione di protezione;
  Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione
delle attivita' di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalita'
puo'  essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione
ed incremento della risorsa;
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot 36243/1162, con
il  quale  sono  state delegate al Sottosegretario di Stato onorevole
Paolo  Scarpa  Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina   generale  ed  il  coordinamento  in  materia  di  pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituita  una  zona  di  tutela biologica denominata «Area
Miramare» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:
    1. lat. 45°  45'00 N - long. 13°  39'00 E;
    2. lat. 45°  44'00 N - long. 13°  39'00 E;
    3. lat. 45°  41'00 N - long. 13°  45'00 E;
    4. lat. 45°  41'00 N - long. 13°  43'00 E.