Art. 3.
  1.  I  contravventori  alle  norme  di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.
  2.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 16 marzo 2004

                                          Il Sottosegretario di Stato
                                              Scarpa Bonazza Buora