Art. 3. 1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora