Art. 4. Accordi integrativi di comparto 1. Mantengono tuttora la loro validita' gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni: amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, accordo integrativo del 5 novembre 1998; enti pubblici non economici, accordo integrativo del 3 novembre 1998; Ministeri, accordo integrativo del 3 novembre 1998; regioni e autonomie locali, accordo integrativo del 22 ottobre 1998; Servizio sanitario nazionale, accordo integrativo del 16 ottobre 1998. 2. Ai comparti delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.