Art. 4.
                   Accordi integrativi di comparto
    1.  Mantengono  tuttora la loro validita' gli accordi integrativi
di  comparto,  di  seguito  indicati,  che integrano, adattandola, la
disciplina generale delle elezioni:
      amministrazioni  dello  Stato  ad ordinamento autonomo, accordo
integrativo del 5 novembre 1998;
      enti pubblici non economici, accordo integrativo del 3 novembre
1998;
      Ministeri, accordo integrativo del 3 novembre 1998;
      regioni  e autonomie locali, accordo integrativo del 22 ottobre
1998;
      Servizio   sanitario   nazionale,   accordo   integrativo   del
16 ottobre 1998.
    2.  Ai  comparti  delle  agenzie  fiscali  e della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite
dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.