Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento   della   denominazione   «Salame  Cremona»  da  parte
dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita'
dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Istituto Nord
Est  Qualita'  - INEQ» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.