Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di
origine  protetta  «Garda»  sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione  dei  costi  derivanti  delle  attivita' dei Consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette   incaricati   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Garda»
appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»  nella  filiera  grassi
(oli), individuata all'art. 4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.