Art. 2.
  La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  disposta  con  il  precedente  art. 1, e' autorizzata nei
limiti  delle  disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma
1,  del  decreto-legge  24 novembre  2003,  e dall'art. 3, comma 137,
della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed  il  conseguente onere
complessivo,  pari  a  Euro 10.032.750,00 e' posto a carico del Fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236.