Art. 2. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con il precedente art. 1, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2003, e dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 10.032.750,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.