Art. 3.
  1.  Gli  importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai
minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo
conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l'anno
successivo:
    pensione  spettante  ai  ciechi  civili  assoluti Euro 248,19 dal
1° gennaio 2004;
    pensione  di  inabilita'  spettante  agli invalidi civili totali,
assegno  mensile  spettante agli invalidi civili parziali, indennita'
mensile  di  frequenza  spettante ai minori invalidi civili, pensione
spettante  ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche'
ai ciechi civili ventesimisti Euro 229,50 dal 1° gennaio 2004;
    assegno  a  vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 170,30
dal 1° gennaio 2004.