Art. 5. 1. Ai sensi ed in conformita' dell'art 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidita' o di indennita' mensile di frequenza di eta' inferiore a sessantacinque anni, e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a Euro 4.913,22 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.266,36.