Art. 5.
  1.  Ai sensi ed in conformita' dell'art 70, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti  titolari  di  pensione,  di  assegno  di  invalidita' o di
indennita'  mensile  di  frequenza di eta' inferiore a sessantacinque
anni, e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una maggiorazione
di  Euro  10,33 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non
possiedano  ne'  redditi  propri  di  importo pari o superiore a Euro
4.913,22  ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente
ed  effettivamente  separato,  per un importo pari o superiore a Euro
10.266,36.