Art. 6. 1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a E 535,95 al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 6.967,35; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a Euro 6.967,35 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 11.750,96; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresi concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione. 3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.