Art. 6.
  1.  Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di
pensione  di  eta'  pari  o superiore a settanta anni e' incrementata
fino  a  garantire  un  reddito  proprio pari a E 535,95 al mese, per
tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:
    a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiore a Euro 6.967,35;
    b) il   beneficiario   non   possieda,   se   coniugato   e   non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori
a  Euro  6.967,35  ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo pari o superiore a Euro 11.750,96;
    c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui  alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi.
  2.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al  comma 1, sono altresi
concessi,  tenendo  conto dei medesimi criteri economici adottati per
l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta'
pari  o  superiore  a sessanta anni che siano invalidi civili totali,
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
  3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.