Art. 7.
  1.  Ai  sensi  ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge
27 dicembre  2002,  n. 289, l'indennita' di accompagnamento ai ciechi
civili  assoluti  e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimisti sono
ridotte  di Euro 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle
suddette  indennita'  usufruiscono  del  servizio  di accompagnamento
disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 25 marzo 2004

                                                Il Ministro: Tremonti