Art. 7. 1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di Euro 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2004 Il Ministro: Tremonti