Art. 12.
                       Pagamento delle vincite
  1.  Il  pagamento del premio bingo di sala e' effettuato secondo le
modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento
di gioco.
  2.  Se  il  valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2,
lettere  a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede
al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
  3.  Se  il  valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2,
lettere  a),  b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala richiede ad
AAMS  l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente
sottoscritta  dal  rappresentante  della  sala,  viene  consegnata al
vincitore  e  costituisce  titolo  per  la  riscossione.  La ricevuta
contiene  tutte  le informazioni relative al premio assegnato e viene
restituita  alla  sala  all'atto  della  richiesta di riscossione. La
richiesta  di  riscossione  da  parte del vincitore, che deve fornire
nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione
delle   modalita'   di   pagamento,   che  puo'  avvenire  attraverso
l'emissione  di  un  assegno  circolare  oppure  di  un  bonifico, e'
effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio
del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato
al  fondo,  di cui all'art. 11, comma 2, lettera c). La sala comunica
ad  AAMS,  immediatamente  e comunque non oltre il giorno successivo,
l'avvenuta  richiesta  di  riscossione  ed  i dati identificativi del
beneficiario.  Il  pagamento  e' effettuato non prima di dieci giorni
dalla  richiesta  di  riscossione.  La sala annota sulla ricevuta gli
estremi  del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La
sala  ha  facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del
termine sopraindicato.