Art. 20.
                           Norme generali
  1. Regole sulla sessione di gioco:
    a)  durante  la  sessione  di  gioco non e' consentito effettuare
partite con altre modalita', tipologie e categorie;
    b)  le  sale  hanno  facolta'  di  aderire  al  bingo  simultaneo
intersala.  Le  sale  che aderiscono hanno l'obbligo di partecipare a
tutte le sessioni di gioco.
  2. Vendita delle cartelle:
    a)  si  applicano  le  modalita' di vendita delle cartelle di cui
all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;
    b)  la  sala  termina  le  operazioni  di  vendita entro l'orario
previsto   dalla   sala-master  nel  palinsesto  e  trasmette,  prima
dell'inizio  della partita, alla sala-master, l'elenco delle cartelle
vendute.  Le  cartelle  stampate  ma non vendute vengono annullate al
termine della sessione.
  3. Comunicazioni:
    a) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad
AAMS  l'elenco  delle cartelle vendute in ciascuna sala e l'ammontare
dei premi di cui al successivo art. 22;
    b)  la  sala-master  comunica  a  tutte  le  sale il numero delle
cartelle  vendute  e  l'ammontare dei premi di cui al successivo art.
22.  Tali  informazioni  sono  comunicate  ai  partecipanti  al gioco
secondo le modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento
di gioco.
  4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
    a)   l'estrazione  con  modalita'  non  informatica  puo'  essere
effettuata  in  una  delle  sale  del circuito intersala, di volta in
volta  indicata  dalla sala-master. In tal caso, ogni numero estratto
e'  comunicato  ad  AAMS prima dell'estrazione del numero successivo.
L'estrazione  con  modalita'  informatica  e'  effettuata da AAMS che
invia  alla sala-master la sequenza dei novanta numeri estratti. Ogni
numero  e'  comunicato  dalla  sala-master simultaneamente a ciascuna
sala  e  da  questa  comunicato  ai  partecipanti al gioco secondo le
modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
    b) il gioco e' interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco
annuncia  il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art.
22;
    c)  colui  che  reclama  la  vincita  di  uno dei premi di cui al
successivo  art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala
il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master
i  dati  identificativi  della  cartella ai fini della verifica della
vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad
AAMS  i  dati  identificativi  della  cartella vincente ai fini della
convalida  della  vincita.  Una  volta  convalidata  la  vincita,  la
sala-master  da'  l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita
di  uno  dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a),
b)  ed  eventualmente  d).  Per  l'assegnazione  del premio di cui al
successivo art. 22, comma 2, lettera e), la sala-master invia a tutte
le  sale  i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di
proseguire la partita;
    d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti
i  premi  di  cui  al  successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) ed
eventualmente  d)  ed  i  dati identificativi della sala o delle sale
nelle  quali  sono  state  vendute  tali  cartelle sono comunicati ai
partecipanti  al  gioco  secondo  le modalita' stabilite nell'art. 8,
comma 10, del regolamento di gioco.