Art. 20. Norme generali 1. Regole sulla sessione di gioco: a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre modalita', tipologie e categorie; b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo simultaneo intersala. Le sale che aderiscono hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sessioni di gioco. 2. Vendita delle cartelle: a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco; b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto dalla sala-master nel palinsesto e trasmette, prima dell'inizio della partita, alla sala-master, l'elenco delle cartelle vendute. Le cartelle stampate ma non vendute vengono annullate al termine della sessione. 3. Comunicazioni: a) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 22; b) la sala-master comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 22. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco. 4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente: a) l'estrazione con modalita' non informatica puo' essere effettuata in una delle sale del circuito intersala, di volta in volta indicata dalla sala-master. In tal caso, ogni numero estratto e' comunicato ad AAMS prima dell'estrazione del numero successivo. L'estrazione con modalita' informatica e' effettuata da AAMS che invia alla sala-master la sequenza dei novanta numeri estratti. Ogni numero e' comunicato dalla sala-master simultaneamente a ciascuna sala e da questa comunicato ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco; b) il gioco e' interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 22; c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati identificativi della cartella ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella vincente ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 22, comma 2, lettera e), la sala-master invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita; d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d) ed i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.