Art. 23. Pagamento delle vincite 1. Il premio bingo di sala e' pagato dalla sala secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco. 2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1. 3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della sala-master, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 22, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.