Art. 23.
                       Pagamento delle vincite
  1.  Il  premio  bingo  di  sala  e'  pagato  dalla  sala secondo le
modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento
di gioco.
  2.  Se  il  valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1,
lettere  a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede
al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
  3.  Se  il  valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1,
lettere  a),  b)  e  d),  e'  superiore ad euro 3000, la sala, per il
tramite   della   sala-master,   richiede  ad  AAMS  l'autorizzazione
all'emissione  di  una  ricevuta  che,  debitamente  sottoscritta dal
rappresentante   della   sala,   viene   consegnata  al  vincitore  e
costituisce  titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le
informazioni  relative  al  premio  assegnato e viene restituita alla
sala  all'atto  della  richiesta  di  riscossione.  La  richiesta  di
riscossione  da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e
codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita'
di  pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno
circolare  oppure  di  un  bonifico, e' effettuata non oltre sessanta
giorni  successivi  alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali
il  premio  e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art.
22,  comma  2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e
comunque  non  oltre  il  giorno  successivo, l'avvenuta richiesta di
riscossione  ed  i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento
e'   effettuato   non  prima  di  dieci  giorni  dalla  richiesta  di
riscossione.  La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento
effettuato  e  la  allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di
effettuare   il   pagamento   delle   vincite   prima   del   termine
sopraindicato.