Art. 28.
                           Norme generali
  1. Regole sulla sessione di gioco:
    a)  durante  la  sessione  di  gioco non e' consentito effettuare
partite con altre modalita', tipologie e categorie;
    b) le sale del circuito hanno facolta' di aderire alle partite di
bingo accumulato intersala.
  2. Vendita delle cartelle:
    a)  si  applicano  le  modalita' di vendita delle cartelle di cui
all'art. 5 del regolamento di gioco.
  3. Comunicazioni:
    a)  prima  dell'inizio  di  ogni partita, ciascuna sala trasmette
alla sala-master l'elenco delle cartelle vendute;
    b) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad
AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala;
    c) la sala-master comunica all'inizio di ogni partita l'ammontare
del  premio  di  cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d). Tali
informazioni  sono  comunicate  ai  partecipanti  al gioco secondo le
modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
  4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
    a)  l'estrazione  dei  numeri  avviene in ciascuna sala, la quale
comunica  ogni  numero  estratto  alla sala-master. I numeri estratti
sono  comunicati  ai  partecipanti  al  gioco  secondo  le  modalita'
stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
    b)  il gioco e interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco
annuncia  il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art.
30,  comma  2, lettere a) e b), e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 8, commi 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco;
    c)  colui che annuncia la vincita del premio di cui al successivo
art.  30,  comma  2,  lettera d), comunica alla sala, il numero della
cartella   vincente.  La  sala  trasmette  alla  sala-master  i  dati
identificativi  della  cartella  che si assume vincente ai fini della
verifica  della  vincita.  Se  la  verifica  ha  esito  positivo,  la
sala-master  comunica  ad  AAMS  i dati identificativi della cartella
vincente  e  la  sequenza dei numeri estratti ai fini della convalida
della  vincita.  Una volta convalidata la vincita, la sala-master da'
l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita del premio di cui
all'art.  30,  comma 2, lettera d) e procede alla rideterminazione di
tale premio dandone comunicazione a tutte le sale;
    d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti
il premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d) ed i dati
identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute
tali  cartelle  sono  comunicati  ai partecipanti al gioco secondo le
modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.