Art. 28. Norme generali 1. Regole sulla sessione di gioco: a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre modalita', tipologie e categorie; b) le sale del circuito hanno facolta' di aderire alle partite di bingo accumulato intersala. 2. Vendita delle cartelle: a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5 del regolamento di gioco. 3. Comunicazioni: a) prima dell'inizio di ogni partita, ciascuna sala trasmette alla sala-master l'elenco delle cartelle vendute; b) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala; c) la sala-master comunica all'inizio di ogni partita l'ammontare del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d). Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco. 4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente: a) l'estrazione dei numeri avviene in ciascuna sala, la quale comunica ogni numero estratto alla sala-master. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco; b) il gioco e interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 30, comma 2, lettere a) e b), e si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco; c) colui che annuncia la vincita del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d), comunica alla sala, il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati identificativi della cartella che si assume vincente ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella vincente e la sequenza dei numeri estratti ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita del premio di cui all'art. 30, comma 2, lettera d) e procede alla rideterminazione di tale premio dandone comunicazione a tutte le sale; d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti il premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d) ed i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.