Art. 31.
                       Pagamento delle vincite
  1.  L'attribuzione dei premi di cui al precedente art. 30, comma 2,
lettere  a)  e  b),  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni di cui
all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.
  2.  Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2,
lettera  d),  e'  non  superiore  ad  euro  3000, la sala provvede al
pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
  3.  Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2,
lettera  d), e' superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della
sala-master  richiede,  ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una
ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala,
viene   consegnata   al   vincitore   e  costituisce  titolo  per  la
riscossione.  La  ricevuta contiene tutte le informazioni relative al
premio   assegnato  e  viene  restituita  alla  sala  all'atto  della
richiesta  di  riscossione.  La richiesta di riscossione da parte del
vincitore,  che  deve  fornire  nome,  cognome  e  codice fiscale del
beneficiario  nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che
puo'  avvenire  attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure
di  un  bonifico,  e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi
alla  data  di  rilascio  del  titolo,  decorsi  i quali il premio e'
prescritto  e  viene assegnato al fondo, di cui all'art. 30, comma 2,
lettera  c).  La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non
oltre  il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i
dati  identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non
prima  di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota
sulla  ricevuta  gli  estremi del pagamento effettuato e la allega al
verbale  di  gioco.  La  sala  ha facolta' di effettuare il pagamento
delle vincite prima del termine sopraindicato.