Art. 37.
                           Norme generali
  1. Regole sulla sessione di gioco:
    a)  durante  la  sessione  di  gioco non e' consentito effettuare
partite con altre tipologie e modalita';
    b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo elettronico.
  2. Vendita delle cartelle:
    a)  i  partecipanti al gioco acquistano presso la sala un credito
di   gioco,  di  importo  non  superiore  ad  euro  cinquecento,  che
utilizzano per acquistare cartelle tramite il terminale di gioco;
    b)  il  terminale  di  gioco  consente  ai  partecipanti al gioco
l'acquisto delle cartelle per un tempo predefinito, stabilito da AAMS
nel  palinsesto,  oltre  il  quale  non  e' piu' possibile acquistare
cartelle.
  3. Comunicazioni:
    a)  le sale comunicano ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute da
ciascun  terminale  di  gioco, ed AAMS, sulla base dei dati raccolti,
comunica  a  tutte  le  sale  il numero totale delle cartelle vendute
nella  partita e l'ammontare dei premi, di cui al successivo art. 39.
Tali informazioni sono contestualmente riportate su tutti i terminali
di gioco di tutte le sale collegate.
  4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
    a)   AAMS  effettua  le  operazioni  di  estrazione,  comunicando
simultaneamente alle sale ogni numero estratto;
    b)  i  terminali  di  gioco  riportano di volta in volta i numeri
estratti,  almeno  i tre numeri immediatamente precedenti e il numero
progressivo di estrazione;
    c)  il  gioco e' interrotto appena il sistema informatico di AAMS
identifica la cartella vincente in una delle sale;
    d)  i terminali di gioco riportano l'indicazione della vincita di
uno  dei premi di cui al successivo art. 39, le informazioni relative
al  numero  progressivo  di  estrazione  e  all'ammontare del premio,
nonche'  i  dati  identificativi della cartella vincente e della sala
nella quale si e' realizzata la vincita.