Art. 37. Norme generali 1. Regole sulla sessione di gioco: a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre tipologie e modalita'; b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo elettronico. 2. Vendita delle cartelle: a) i partecipanti al gioco acquistano presso la sala un credito di gioco, di importo non superiore ad euro cinquecento, che utilizzano per acquistare cartelle tramite il terminale di gioco; b) il terminale di gioco consente ai partecipanti al gioco l'acquisto delle cartelle per un tempo predefinito, stabilito da AAMS nel palinsesto, oltre il quale non e' piu' possibile acquistare cartelle. 3. Comunicazioni: a) le sale comunicano ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute da ciascun terminale di gioco, ed AAMS, sulla base dei dati raccolti, comunica a tutte le sale il numero totale delle cartelle vendute nella partita e l'ammontare dei premi, di cui al successivo art. 39. Tali informazioni sono contestualmente riportate su tutti i terminali di gioco di tutte le sale collegate. 4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente: a) AAMS effettua le operazioni di estrazione, comunicando simultaneamente alle sale ogni numero estratto; b) i terminali di gioco riportano di volta in volta i numeri estratti, almeno i tre numeri immediatamente precedenti e il numero progressivo di estrazione; c) il gioco e' interrotto appena il sistema informatico di AAMS identifica la cartella vincente in una delle sale; d) i terminali di gioco riportano l'indicazione della vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 39, le informazioni relative al numero progressivo di estrazione e all'ammontare del premio, nonche' i dati identificativi della cartella vincente e della sala nella quale si e' realizzata la vincita.