Art. 4.
               Sistema informatico di sala e modalita'
                      di colloquio tra sistemi
  1.  Con successivo decreto, da adottare entro quindici giorni dalla
data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
sono  emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del
sistema  informatico  di  sala  di cui all'art. 11 del regolamento di
gioco,  nonche'  i  protocolli  di  comunicazione che stabiliscono le
modalita' di colloquio tra la sala ed il sistema informatico di AAMS.