Art. 4. Sistema informatico di sala e modalita' di colloquio tra sistemi 1. Con successivo decreto, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del sistema informatico di sala di cui all'art. 11 del regolamento di gioco, nonche' i protocolli di comunicazione che stabiliscono le modalita' di colloquio tra la sala ed il sistema informatico di AAMS.