Art. 40.
                       Pagamento delle vincite
  1.  Al  termine  della  partita  le sale dove sono state vendute le
cartelle  vincenti  procedono  all'assegnazione  dei  premi di cui al
precedente art. 39:
    a)  richiedendo  ad  AAMS  l'autorizzazione  all'emissione di una
ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala,
viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La
ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato;
    b)  oppure,  su  richiesta dei vincitori, incrementando il valore
del proprio credito di gioco dell'ammontare del premio.
  2.  I  vincitori  possono  chiedere  alla sala la riscossione delle
ricevute,  di cui al comma 1, lettera a), che avviene con le seguenti
modalita':
    a)  immediatamente  in  denaro  per importi non superiori ad euro
1000;
    b)  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4  per importi
superiori ad euro 1000.
  3.  Ultimato il gioco, i partecipanti al gioco devono chiedere alla
sala  la riscossione del credito di gioco, di cui al comma 1, lettera
b), ancora in loro possesso che avviene con le seguenti modalita':
    a)  immediatamente  in  denaro  per importi non superiori ad euro
1000;
    b)  per  importi superiori ad euro 1000, la sala richiede ad AAMS
l'autorizzazione  all'emissione  di  una  ricevuta  che,  debitamente
sottoscritta  dal  rappresentante  della  sala,  viene  consegnata ai
vincitori  e  costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene
tutte le informazioni relative al credito di gioco che viene riscosso
secondo le disposizioni di cui al comma 4.
  4. Riscossione di ricevute di importo superiore agli euro 1000:
    a)  la ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio
assegnato  e  viene  restituita alla sala all'atto della richiesta di
riscossione.  La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che
deve  fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche'
l'indicazione   delle  modalita'  di  pagamento,  che  puo'  avvenire
attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico,
e'  effettuata  non  oltre  sessanta  giorni  successivi alla data di
rilascio  del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene
assegnato  al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c). La sala
comunica  ad  AAMS,  immediatamente  e  comunque  non oltre il giorno
successivo,   l'avvenuta   richiesta   di   riscossione   ed  i  dati
identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima
di  dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla
ricevuta  gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale
di  gioco.  La  sala  ha  facolta'  di  effettuare il pagamento delle
vincite  prima  del  termine  sopraindicato.  I partecipanti al gioco
hanno  facolta'  di  richiedere alla sala una distinta con i dettagli
del gioco effettuato.