Art. 40. Pagamento delle vincite 1. Al termine della partita le sale dove sono state vendute le cartelle vincenti procedono all'assegnazione dei premi di cui al precedente art. 39: a) richiedendo ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato; b) oppure, su richiesta dei vincitori, incrementando il valore del proprio credito di gioco dell'ammontare del premio. 2. I vincitori possono chiedere alla sala la riscossione delle ricevute, di cui al comma 1, lettera a), che avviene con le seguenti modalita': a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000; b) secondo le disposizioni di cui al comma 4 per importi superiori ad euro 1000. 3. Ultimato il gioco, i partecipanti al gioco devono chiedere alla sala la riscossione del credito di gioco, di cui al comma 1, lettera b), ancora in loro possesso che avviene con le seguenti modalita': a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000; b) per importi superiori ad euro 1000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al credito di gioco che viene riscosso secondo le disposizioni di cui al comma 4. 4. Riscossione di ricevute di importo superiore agli euro 1000: a) la ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato. I partecipanti al gioco hanno facolta' di richiedere alla sala una distinta con i dettagli del gioco effettuato.