Art. 42. Gestione delle anomalie 1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto, oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai giocatori della sala stessa. 2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano: a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala stessa; b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco; c) il versamento dell'importo di cui all'art. 41, comma 2. 3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al quaranta per cento del totale numero di sale che aderiscono alla partita, la partita e' interrotta da AAMS e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco. 4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.