Art. 42.
                       Gestione delle anomalie
  1.  Le  anomalie  intervenute  in  una  sala  che non consentono la
trasmissione  dei  dati  di  vendita delle cartelle prima dell'orario
previsto  nel palinsesto, oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle
informazioni  relative  alla  partita,  comportano l'esclusione della
sala  dalla  partita  e  il  rimborso  del  valore  delle cartelle ai
giocatori della sala stessa.
  2.  Le  anomalie  intervenute  in  una  sala,  successivamente alla
trasmissione  dei  dati di vendita, che non consentono lo scambio tra
la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:
    a)   l'esclusione   della  sala  dalla  partita,  fermo  restando
l'attribuzione  degli  eventuali  premi  gia'  realizzati  nella sala
stessa;
    b)  il  rimborso  del  valore  delle  cartelle ai partecipanti al
gioco;
    c) il versamento dell'importo di cui all'art. 41, comma 2.
  3.  Se  le  anomalie intervengono in un numero di sale superiore al
quaranta  per  cento  del  totale  numero di sale che aderiscono alla
partita,  la  partita  e'  interrotta  da AAMS e le sale procedono al
rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
  4.  L'esclusione  dalla  partita,  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3, e'
comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.