Art. 9.
                           Norme generali
  1. Regole sulla sessione di gioco:
    a)  durante  la  sessione  di  gioco non e' consentito effettuare
partite con altre tipologie e modalita';
    b) le sale hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco.
  2. Vendita delle cartelle:
    a)  si  applicano  le  modalita' di vendita delle cartelle di cui
all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;
    b)  la  sala  termina  le  operazioni  di  vendita entro l'orario
previsto   da  AAMS  nel  palinsesto  e  trasmette,  ad  AAMS,  prima
dell'inizio  della  partita  i  dati  identificativi  delle  cartelle
vendute.  Le  cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al
termine della sessione.
  3. Comunicazioni:
    a) AAMS comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute
e   l'ammontare  dei  premi  di  cui  al  successivo  art.  11.  Tali
informazioni  sono  comunicate  ai  partecipanti  al gioco secondo le
modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
  4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente:
    a)   AAMS  effettua  le  operazioni  di  estrazione  e  trasmette
simultaneamente  alle  sale  ogni  numero estratto. I numeri estratti
sono  comunicati  ai  partecipanti  al  gioco  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
    b)  il  gioco  viene interrotto appena uno o piu' partecipanti al
gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo
art. 11;
    c)  colui  che  reclama  la  vincita  di  uno dei premi di cui al
successivo  art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala
il  numero  della cartella vincente. La sala trasmette ad AAMS i dati
identificativi  di  tale  cartella  ai  fini  della  verifica e della
convalida  della  vincita. Una volta convalidata la vincita, AAMS da'
l'annuncio  ufficiale in tutte le sale della vincita dei premi di cui
al  successivo  art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d).
Per  l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11, comma 2,
lettera  e),  AAMS invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti,
consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita;
    d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti
i  premi  di  cui  al  successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed
eventualmente  d),  nonche'  i dati identificativi della sala o delle
sale  nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai
partecipanti  al  gioco  secondo  le modalita' stabilite dall'art. 8,
comma 10, del regolamento di gioco.