Art. 9. Norme generali 1. Regole sulla sessione di gioco: a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre tipologie e modalita'; b) le sale hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco. 2. Vendita delle cartelle: a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco; b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto da AAMS nel palinsesto e trasmette, ad AAMS, prima dell'inizio della partita i dati identificativi delle cartelle vendute. Le cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al termine della sessione. 3. Comunicazioni: a) AAMS comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 11. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco. 4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente: a) AAMS effettua le operazioni di estrazione e trasmette simultaneamente alle sale ogni numero estratto. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco; b) il gioco viene interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 11; c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette ad AAMS i dati identificativi di tale cartella ai fini della verifica e della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, AAMS da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11, comma 2, lettera e), AAMS invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita; d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d), nonche' i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.