Art. 2. Commissione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 38 Per lo svolgimento delle attivita' connesse al procedimento di cui all'art. 1, il prefetto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce la commissione per l'espletamento delle attivita' indicate all'art. 38, il cui funzionamento si ispira ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, presieduta dal viceprefetto vicario. La commissione e' composta del funzionario prefettizio responsabile dell'area, di un funzionario designato dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, del dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o di un suo delegato e del comandante provinciale dei Carabinieri o di un suo delegato. Il presidente della commissione ha facolta' di invitare alle sedute i rappresentanti degli organi la cui partecipazione e' ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento. Le attivita' istruttorie e di supporto della commissione vengono espletate dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo e dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, mediante adeguata provvista di risorse umane e strumentali, integrate eventualmente con risorse messe a disposizione dagli altri organi partecipanti alle sedute.