Art. 2.
  Commissione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 38

  Per  lo svolgimento delle attivita' connesse al procedimento di cui
all'art.  1,  il  prefetto,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  istituisce la commissione per
l'espletamento   delle   attivita'   indicate  all'art.  38,  il  cui
funzionamento  si  ispira  ai  principi di cui al capo IV della legge
7 agosto 1990, n. 241, presieduta dal viceprefetto vicario.
  La commissione e' composta del funzionario prefettizio responsabile
dell'area,   di  un  funzionario  designato  dall'ufficio  periferico
dell'Agenzia   del  demanio,  del  dirigente  della  sezione  Polizia
stradale della Polizia di Stato o di un suo delegato e del comandante
provinciale dei Carabinieri o di un suo delegato.
  Il presidente della commissione ha facolta' di invitare alle sedute
i  rappresentanti  degli  organi  la  cui  partecipazione e' ritenuta
indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
  Le  attivita'  istruttorie  e di supporto della commissione vengono
espletate   dalla   prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  e
dall'ufficio  periferico  dell'Agenzia del demanio, mediante adeguata
provvista di risorse umane e strumentali, integrate eventualmente con
risorse  messe  a  disposizione  dagli altri organi partecipanti alle
sedute.