Art. 4. Modalita' di alienazione e criteri di valutazione L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in conformita' delle modalita' e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati. I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del 30 settembre 2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione. Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare e' stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub. 2 al presente decreto. La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 e' determinata dalla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate nel settore, ridotta del 30%, salvo che gli stessi non siano da rottamare in quanto lo stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti La valutazione dei veicoli da alienare viene effettuata dalla commissione indicata all'art. 2.