Art. 4.
          Modalita' di alienazione e criteri di valutazione

  L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in
conformita' delle modalita' e con l'osservanza dei criteri di seguito
indicati.
  I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla
data  del  30 settembre  2003 e non dichiarati di interesse storico e
collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.
  Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare e' stabilito in base
alla  quotazione  di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla
camera  di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle
categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella
tabella allegata sub. 2 al presente decreto.
  La  valutazione  dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di
cui  al  comma  2  e'  determinata  dalla  media  proporzionale delle
quotazioni   riportate   da   almeno   due  riviste  specializzate  e
qualificate  nel  settore,  ridotta del 30%, salvo che gli stessi non
siano  da  rottamare  in  quanto  lo  stato  di conservazione risulti
irrimediabilmente  compromesso  ai  fini della circolazione, come nel
caso  di  veicoli  bruciati,  gravemente  incidentati ovvero privi di
parti rilevanti
  La  valutazione  dei  veicoli  da  alienare  viene effettuata dalla
commissione indicata all'art. 2.